CATEGORIE

Congruità

A seguito del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 143 del 25 giugno 2021, emanato in attuazione dell’art.8 c.10 bis del DL76/2020 (convertito nella legge 120/2020) e in applicazione dell’Accordo Nazionale del 10 settembre 2020, è stato definito il sistema di verifica della congruità dell’incidenza del costo della manodopera.

La Cassa Edile di Alessandria è l’Ente deputato a rilasciare l’attestazione di congruità per tutti i cantieri che hanno sede nella provincia di Alessandria. Nel caso di lavorazioni che insistano su più province, la Cassa competente sarà individuata quale quella ove insiste la percentuale maggiore di lavori.

La verifica di congruità ha ad oggetto il costo della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili da parte di imprese affidatarie, in appalto o in subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione. La congruità attesterà che l’incidenza in percentuale del costo della manodopera sul valore dei lavori edili sia pari o superiore rispetto alla percentuale minima stabilita in base agli indici minimi riportati nella tabella categorie OG allegata all’Accordo collettivo nazionale del 10 settembre 2020 e nella tabella categorie OS allegata all’Accordo collettivo nazionale del 24/06/2022.

L’attestazione di congruità sull’opera complessiva è necessaria:

  • Per tutti i lavori pubblici, in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento lavori, prima di procedere al saldo finale;
  • Per i lavori privati (di importo complessivo superiore a € 70.000,00) prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente.

OGGETTO DELLA VERIFICA DI CONGRUITA’

Il sistema riguarda i lavori privati di importo complessivo pari o superiore a 70.000 euro, nonché i lavori pubblici di qualsiasi importo, aventi data inizio 1°novembre 2021 (sono pertanto esclusi dalla verifica tutti cantieri pubblici e privati iniziati prima di tale data anche se ancora in corso di esecuzione).

La verifica della congruità ha ad oggetto il costo della manodopera impiegata nella realizzazione dei lavori edili da parte di imprese affidatarie, in appalto o in subappalto ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione.

La congruità dovrà attestare che l’incidenza percentuale del costo della manodopera sul valore dei lavori edili sia pari o superiore agli indici minimi della tabella delle categorie OG di cui all’Accordo del 10 settembre 2020 sopra citato.

Casi particolari di IMPRESE AFFIDATARIE:

  1. General Contractor, nell’ambito dei lavori pubblici e privati: è il soggetto individuato dalle norme di legge quale impresa affidataria/aggiudicataria, pertanto deve caricare il cantiere nel sistema Cassa Edile e risponde della congruità;
  2. Società immobiliare committente di lavori privati che affida al 100% l’esecuzione dell’opera ad un’unica impresa affidataria: sarà quest’ultima ad inserire i lavori oggetto dell’appalto e rispondere della congruità;
  3. ATI: se affidataria dei lavori è una ATI, l’inserimento del cantiere è differente in caso di ATI verticale o orizzontale. Nel caso di ATI VERTICALE o MISTA: l’impresa mandataria è considerata impresa affidataria, in analogia con i consorzi, e dovrà inserire il cantiere in CNCE_EdilConnect, indicando la tipologia di lavori “C – LAVORI IN AFFIDAMENTO”, aggiungendo poi le altre imprese dell’ATI selezionando la tipologia “B – ATI, RTI, CONSORZIO”. L’indicazione degli importi dei lavori delle altre imprese non ha rilevanza ai fini della congruità, che riguarda solo l’impresa affidataria. Da un punto di vista operativo, ai fini della verifica di congruità, la gestione del cantiere è analoga a quella dei cantieri con subappalti. L’impresa mandataria sarà quindi l’unica responsabile del raggiungimento o meno dell’importo di manodopera necessario a soddisfare la verifica di congruità e sarà l’unica a richiedere l’attestazione di congruità. Nel caso di ATI ORIZZONTALE: lo svolgimento dei lavori è affidato pro quota alle imprese che costituiscono l’ATI e ognuna dovrà presentare la propria attestazione di congruità al committente. Operativamente, per consentire a ciascuna impresa di richiedere una distinta attestazione di congruità, ogni impresa costituente l’ATI dovrà inserire un distinto cantiere in CNCE_EdilConnect. L’impresa mandataria deve inserire il cantiere indicando come tipologia di lavori “C – LAVORI IN AFFIDAMENTO”, come “importo totale” dei lavori quello dell’intero cantiere e come “importo lavori edili” la sola quota dei lavori edili di sua competenza. Ciascuna impresa mandante costituente l’ATI deve inserire a sua volta un cantiere distinto in CNCE_EdilConnect, indicando come tipologia di lavori “C – LAVORI IN AFFIDAMENTO”, come “importo totale” dei lavori quello dell’intero cantiere, come “importo lavori edili” l’importo della sola propria quota di lavori edili e come “Codice Fiscale soggetto affidante” il Codice Fiscale dell’impresa mandataria. Ogni impresa richiederà quindi una distinta attestazione di congruità.
  4. ATI che si avvale della SOCIETA’ CONSORTILE: la consortile deve essere indicata nel cantiere e della congruità risponde la società consortile;
  5. Consorzio stabile: se affidatario dell’appalto, deve caricare il cantiere sul sistema Cassa Edile ed è oggetto di verifica di congruità;
  6. Impresa non iscritta a nessuna Cassa Edile/Lavoratore autonomo: se affidatari dei lavori devono registrarsi sul sistema CNCE_Edilconnect come IMPRESA OSPITE e caricare il cantiere indicando le imprese edili operanti per l’esecuzione dei lavori edili. Ove l’impresa legittimamente svolga attività diversa dall’edilizia, anche laddove sia affidataria di lavori che in tutto o in parte consistono in lavori edili che affida però, rispettivamente, totalmente o parzialmente a imprese subappaltatrici edili, non dovrà iscriversi in Cassa Edile, fermo restando gli adempimenti in tema di congruità. pertanto, sarà l’Impresa affidataria/il Lavoratore autonomo ad essere oggetto di verifica di congruità. Le attività non edili non rilevano ai fini del raggiungimento della percentuale di congruità della manodopera edile. Le imprese non edili affidatarie di lavori soggetti a congruità, sulla base dell’art. 5, co. 3 del DM, laddove si verifichino le condizioni di irregolarità ivi previste, saranno soggette alla segnalazione presso la BNI da parte della Cassa Edile competente.

Nel caso di Accordi quadro, nelle more di eventuali diverse indicazioni, si dovrà procedere all’inserimento dei singoli contratti applicativi sorti a valle dell’accordo quadro. Nel caso di accordi quadro stipulati anteriormente al 1° novembre, saranno comunque oggetto di congruità i singoli contratti applicativi la cui denuncia di nuovo lavoro sia effettuata a partire dal 1° novembre 2021.

Nel caso di un lavoro privato di importo complessivo pari o superiore ai 70.000 euro, in cui vi siano più contratti autonomi affidati da un unico committente, l’opera è soggetta a congruità, indipendentemente dall’importo dei singoli contratti anche se di importo inferiore ai 70.000 euro. Ognuna delle imprese coinvolte nella realizzazione della medesima opera sarà considerata singolarmente come impresa affidataria per la parte di lavori di propria competenza e pertanto soggetta alla verifica di congruità. All’atto di inserimento dei singoli contratti sul portale di CNCE_Edilconnect, pertanto, ognuna delle imprese interessate dovrà inserire il valore complessivo dell’opera, da rinvenire nella notifica preliminare, nonché l’importo dei lavori edili del singolo contratto, dando così luogo all’attribuzione di più CUC e, quindi, a distinte e autonome attestazioni di congruità, le cui risultanze non avranno alcuna ricaduta sulla filiera di appaltatori presenti nel cantiere stesso.

COME CARICARE IL CANTIERE

L’impresa affidataria deve caricare il cantiere sull’Osservatorio Zucchetti indicando TUTTI i subappaltatori edili cui ha subaffidato i lavori e/o i distaccanti. I subappaltatori/distaccanti indicati dall’appaltatore troveranno automaticamente il cantiere nella propria denuncia MUT, senza dove caricare il cantiere.

Con riferimento a un cantiere rispetto al quale il committente usufruisce di diversi bonus edili, l’impresa affidataria – anche nell’ipotesi di un unico contratto di affidamento – può inserire in CNCE_Edilconnect un cantiere per ogni bonus edilizio (con attribuzione, quindi, di singoli CUC), in modo da poter richiedere, prima dell’erogazione di ciascun saldo finale, una distinta attestazione di congruità. In tale fattispecie nella compilazione della denuncia mensile Cassa Edile, l’impresa attribuirà ai singoli cantieri la manodopera impiegata.

La manodopera dei soci, titolari e collaboratori familiari di imprese edili con dipendenti deve essere caricata mensilmente nella denuncia MUT nell’apposita sezione.

Il costo convenzionalmente determinato per il calcolo della manodopera del titolare/socio di impresa artigiana è pari alla retribuzione dell’operaio di V° livello del CCNL Artigianato edile, ossia pari a un importo orario di euro 13,27.

La manodopera dei Lavoratori Autonomi e dei titolari/soci di imprese edili senza dipendenti deve essere caricata sul cantiere mediante il gestionale CNCE_Edilconnect, cliccando sul punlsante “compila presenze”.

Il costo convenzionalmente determinato per il calcolo della manodopera del Lavoratore autonomo è pari alla retribuzione dell’operaio di III° livello del CCNL Artigianato edile, ossia pari a un importo orario di euro 11,88.

Ove – in via residuale – la manodopera del Lavoratore autonomo o dell’impresa edile senza dipendenti fosse inserita allegando la relativa fattura, la stessa deve contenere specificatamente l’indicazione dell’importo di manodopera.

La fattura del Lavoratore autonomo può essere inserita nei due seguenti modi alternativi:

  1. sull’ Osservatorio Cantieri mediante la nuova funzione “Gestione Documenti di Cantieri” che consente di inviare a Edilconnect due tipologie di documenti legati ad un cantiere che hanno valenza ai fini della congruità
    – “Documenti di Congruità ”: contiene i documenti comprovanti importi aggiuntivi di manodopera, che vanno a sommarsi a quelli denunciati alle Casse Edili.
    – “Documenti Cantiere”: contiene documenti relativi al cantiere di natura generica, non comprovanti quindi importi di manodopera.
  2. nel portale CNCE_Edilconnect nella sezione “Documenti allegati” della pagina del cantiere, che consente di inviare a Edilconnect due tipologie di documenti legati ad un cantiere che hanno valenza ai fini della congruità
    – “Documenti di Congruità ”: contiene i documenti comprovanti importi aggiuntivi di manodopera, che vanno a sommarsi a quelli denunciati alle Casse Edili.
    – “Documenti Cantiere”: contiene documenti relativi al cantiere di natura generica, non comprovanti quindi importi di manodopera.

Resta ferma la possibilità di adempiere ad entrambe le casistiche sopra indicate in sede di giustificazione, nell’eventuale ipotesi di mancato raggiungimento della percentuale minima di congruità, come previsto dall’art. 5, comma 5 del DM e dall’Accordo delle parti sociali del 10.09.2020.

Per ciascuna impresa affidataria, titolare del contratto di appalto, concorrerà al conteggio la manodopera edile relativa alle imprese subappaltatrici e ai lavoratori autonomi dalla stessa incaricati e indicati nel cantiere.

La manodopera comprende il costo del lavoro degli operatori archeologici o degli operatori addetti al restauro impegnati nella realizzazione dell’opera e rientranti nella declaratoria degli impiegati. Al fine dell’inserimento di tale manodopera può essere utilizzato come giustificativo il cedolino paga, da inserire nella sezione “documenti di congruità”.

Ai fini della congruità, nulla cambia per la rilevazione della manodopera dei lavoratori distaccati o somministrati, che verrà inserita dalle rispettive imprese (agenzia di somministrazione o impresa distaccante) nelle cui rispettive denunce comparirà, non appena creato dall’impresa affidataria, il relativo codice identificativo dell’appalto/cantiere (CUC).

Nel caso di appalti con più categorie, nelle more di eventuali ulteriori specifiche, la verifica della congruità si basa sul criterio della categoria prevalente che è determinante ai fini dell’individuazione della percentuale da applicare per il calcolo stesso, fermo restando l’imputazione di tutta la manodopera afferente anche le altre categorie.

Le modalità di comunicazione dei cantieri ai fini della congruità, non modificano le disposizioni previste dall’art. 21 del CCNL in ordine all’iscrizione presso la Cassa Edile competente. Pertanto:

  1. rispetto a cantieri fuori provincia di durata superiore a tre mesi, gli operai che non stanno in trasferta per l’intero mese (ad esempio perché alcune giornate lavorative sono svolte presso un altro cantiere sito in Alessandria), rimangono iscritti presso la Cassa Edile di Alessandria;
  2. gli operai dipendenti di imprese che svolgono attività di “costruzione di linee e condotte, riparazioni e manutenzioni stradali, armamento ferroviario, pali e fondazioni, accertamenti geognostici, produzione e posa in opera di strutture in ferro per cemento armato, produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato, verniciatura, impermealizzazione, stuccatura, manutenzione ciminiere e forni, impianti industriali e difesa fluviale” rimangono iscritti presso la Cassa Edile di Alessandria anche se il cantiere si trova in altre province.

Per valore complessivo dell’opera deve intendersi:

  1. appalti pubblici: valore indicato in sede di aggiudicazione, al netto di IVA e al lordo del ribasso;
  2. appalti privati soggetti a notifica preliminare: importo indicato nella notifica stessa; in assenza della notifica preliminare: valore espresso nel contratto d’appalto, al netto di IVA.

Per importo dei lavori edili deve farsi riferimento agli importi riconducibili alle attività edili di cui all’art. 2 del DM n. 143/2021, desumibili dal capitolato d’appalto e/o dal contratto.

Il costo dei lavori edili comprende:

  • gli oneri sulla sicurezza;
  • l’eventuale quota di utile/margine del General Contractor relativa ai lavori edili;

NON comprende invece il mero costo del noleggio dei ponteggi e gli oneri per il conferimento a impianto autorizzato ovvero gli oneri di discarica per rifiuti in genere.

CNCE ha chiarito che:

  1. l’attività di sgombero neve è soggetta a congruità, in quanto attività di manutenzione rientrante nell’ambito di applicazione del Ccnl edile;
  2. l’attività di fornitura e posa in opera o la sola posa di serramenti effettuata da imprese che, in virtù dell’attività svolta in via principale e/o prevalente, applicano un contratto collettivo diverso da quello edile, non è soggetta all’applicazione dell’istituto della congruità;
  3. l’attività di montaggio linee vita e quella di moviere sono considerate attività edili e quindi rientrano nell’ambito di applicazione della congruità di cui al DM n. 143/2021;
  4. L’attività di produzione o fornitura e posa in opera o la sola posa in opera di cancelli, ringhiere e grondaie effettuata da imprese che, in virtù dell’attività svolta in via principale, applicano un contratto collettivo diverso da quello edile,non sarà soggetta all’applicazione dell’istituto della congruità;
  5. l’attività di montaggio di elementi prefabbricati all’interno dei cantieri edili, indipendentemente dal materiale utilizzato, rientra nella categoria OS13, con percentuali di manodopera pari al 6%;
  6. le attività di indagini geognostiche non sono soggette alla verifica di congruità, in quanto non rientrano nelle lavorazioni edili. Laddove, però, ai fini della realizzazione delle medesime indagini fossero necessari interventi di movimento terra, scavo e similari, queste ultime attività sono soggette alla verifica di congruità in quanto lavorazioni edili;
  7. stante quanto previsto dall’art. 4, co. 3 del DM n. 143/2021, in virtù del quale l’attestazione della congruità della manodopera deve essere dimostrata prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente, la stessa non è necessaria ai fini dell’asseverazione di cui all’art. 119, co. 13 e ss del D.L. n. 34/2020;
  8. i lavori in proprio svolti nell’ambito dell’esercizio dell’attività di impresa sono soggetti a congruità secondo i criteri applicati dal decreto ai lavori privati, pur coincidendo le figure del committente e dell’appaltatore. Restano esclusi dalla verifica della congruità i lavori in economia svolti direttamente dai privati senza ricorso a imprese;
  9. i costi degli oneri relativi alla cessione dei crediti non rientrano nel valore dell’opera complessiva;
  10. nelle opere marittime, fluviali, lacunari o lagunari, il costo dei lavoratori marittimi, assunti per il tramite della Capitaneria di Porto che concorrono allo specifico lavoro edile, può valere ai fini del raggiungimento della percentuale di congruità, mediante l’esibizione di idonea documentazione (che attesti i costi non registrati presso la Cassa Edile – cfr art. 5 del DM n. 143/2021). In tutti gli altri casi al personale impiegato in attività edili (siano esse opere marittime, fluviali, lacunari o lagunari), dovrà essere applicato il CCNL dell’edilizia con relativa iscrizione in Cassa Edile;
  11. Le lavorazioni previste nel CCNL Edilizia e nell’allegato X del D.Lgs. 81/08, quali ad esempio scavi per interramento di cavi elettrici o demolizione di plinti di fondazione per interramento linee elettriche, ecc., devono essere svolte applicando il CCNL Edilizia. Tuttavia, qualora si tratti di lavori di piccola entità, con impiego di modesti attrezzi di lavoro, eseguiti nell’ambito di appalti dove l’attività prevalente è diversa da quella edile (es. piccole tracce per l’installazione di impianti in civili abitazioni, ed escluse pertanto “le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici” citate nel richiamato Allegato X), tali lavori possono essere svolti dagli esecutori dei lavori principali e pertanto non sono soggetti alla verifica di congruità.

PROCEDURA DI ALERT

Tutti i cantieri aperti al 1° marzo 2023, sono sottoposti alla seguente procedura di alert:

  • Durante la compilazione del cantiere:
  1. è obbligatoria la compilazione dei campi: “indirizzo email/PEC impresa affidataria” (per tutti i cantieri) e “indirizzo email/PEC committente” (solo nel caso di Lavoro Pubblico o di cantiere inserito da un subappaltatore);
  2. per i cantieri inseriti da un subappaltatorenella sezione “Committente” deve essere indicata l’impresa affidataria; pertanto, nell’ipotesi in cui l’impresa affidataria, anche non edile, non abbia inserito il cantiere in CNCE_Edilconnect, il sistema invia una Pec a quest’ultima invitandola ad adempiere all’inserimento del cantiere e comunque alla verifica dei dati già inseriti;
  3. al termine dell’inserimento di ogni cantiere, il sistema riporta una dicitura finalizzata a informare che in caso di mancata richiesta dell’attestazione di congruità come richiesto dal DM n. 143/2021 la Cassa Edile agirà, in qualità di delegata, per l’effettuazione della richiesta e della verifica di congruità;
  • A seguito dell’invio della DNL alla Cassa competente, il sistema invia una pec all’impresa affidataria e al committente, informandoli che, ai sensi del DM n. 143/21, l’opera denunciata è soggetta a verifica di congruità da richiedere, a cura dell’impresa e/o del committente, in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima di procedere al saldo finale da parte del committente;
  • Ogni 3 del mese, il sistema invia il riepilogo all’impresa affidataria dei dati relativi alla congruità dei propri cantieri, per consentire alla stessa la conoscenza dell’andamento della congruità (procedura già in vigore);
  • Per i lavori di durata pari o superiore ai 30 giorni, 20 gg prima della fine dei lavori il sistema invia una Pec all’impresa affidataria e al committente con la quale si informa che, a seguito della chiusura del cantiere, si dovrà procedere alla richiesta della congruità prima di effettuare il pagamento dello stato finale;
  • Successivamente alla chiusura del cantiere si potranno verificare due casi:

CASO 1: il cantiere risulta avere raggiunto la manodopera attesa – cantiere congruo

Il giorno 11 del mese successivo alla scadenza della denuncia di competenza del mese di chiusura del cantiere, il sistema CNCE_EdilConnect invia una PEC per invitare l’impresa o il committente a chiedere l’attestazione o a scaricarla direttamente dal portale con il “codice di autorizzazione” riportato all’interno della PEC.

CASO 2: il cantiere non risulta avere raggiunto la manodopera attesa – cantiere non congruo (in vigore solo per i cantieri con DNL successiva al 1° marzo 2023)

Il giorno 11 del mese successivo alla scadenza della denuncia di competenza del mese di chiusura del cantiere, il sistema – tramite PEC – invia all’impresa il “piano di regolarizzazione” invitandola a regolarizzare come indicato nel piano stesso, oppure ad accedere a CNCE_EdilConnect per modificarlo, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione. Per i cantieri pubblici, copia della PEC viene inviata anche al committente, priva della sezione relativa alla regolarizzazione.
Se l’impresa non regolarizza entro 15 giorni, la Cassa Edile procederà a segnalare l’impresa affidataria come irregolare in BNI e tale irregolarità inciderà sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio, per l’impresa affidataria, del DURC on-line di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015.

PROCEDURA DI RICHIESTA DELL’ATTESTATO DI CONGRUITA’

L’attestazione di congruità è rilasciata dalla Cassa Edile territorialmente competente (quella della provincia dove ha sede il cantiere) su apposita istanza dell’impresa affidataria o del soggetto da essa delegato, o dal committente, entro 10 giorni dalla richiesta. In generale, la richiesta di attestazione di congruità può essere inviata a partire dalla data di conclusione dei lavori del cantiere.

Qualora l’opera complessiva non fosse congrua, l’impresa affidataria – prima di poter chiedere l’attestazione di congruità – dovrà concordare un “Piano di regolarizzazione”.

L’impresa affidataria, eventualmente assistita da un rappresentante dell’Associazione Datoriale cui aderisce, dovrà:

  • inviare alle Cassa le denunce integrative;
  • inserire le ore di personale non dipendente/inserire documentazione aggiuntiva comprovante l’esistenza di costi di manodopera non registrati;
  • versare l’importo mancante delle denunce non versare ed, eventualmente, l’importo della manodopera aggiuntiva per raggiungere l’indice minimo di congruità;
  • fornire, ove richiesta, la dichiarazione del direttore lavori nei casi di scostamento inferiore a 5%.

Nel caso di lavorazioni particolari, l’utilizzo di macchinari altamente tecnologici e/o materiali di pregio giustifica il mancato raggiungimento dell’importo di manodopera mediante l’esibizione di idonea documentazione.

Ai fini del rilascio della congruità, anche l’importo delle denunce non scadute, necessario al raggiungimento delle percentuali fissate, dovrà essere correttamente versato.

La non congruità inciderà sulla regolarità dei successivi Durc on line a seguito dell’iscrizione dell’impresa affidataria in BNI.

Guida al caricamento della manodopera aggiuntiva e alla procedura di richiesta dell’attestato di congruità

Elenco completo delle categorie con la relativa percentuale di manodopera

Per info: congruita@cassaedilealessandria.it

Materiale webinar

Slides webinar del 23/02/2023

Registrazione webinar del 23/02/2023

Slides webinar del 13 ottobre 2022

Registrazione webinar del 13 ottobre 2022

Slides Seminario Ordini Professionali 28 luglio 2022

Registrazione webinar del 28 luglio 2022

Slides webinar congruità del 14/01/2022 – caricamento manodopera aggiuntiva e procedura di richiesta congruità

Registrazione webinar del 14/01/2022

Slides webinar 19/10/2021 – modalità Osservatorio Cantieri e CNCE_Edilconnect

Registrazione webinar del 19/10/2021

Riferimenti Normativi

DM 143 del 25/06/2021 – congruità

Accordo Collettivo Nazionale del 10/09/2020

FAQ CNCE del 10 novembre 2021

FAQ CNCE 17.12.21

FAQ CNCE 8.2.2023

Accordo Collettivo Nazionale del 24/06/22 – categorie OS

Accordo collettivo Nazionale del 7/12/2022 – procedura alert

 

 


 

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