- Descrizione
- Quando richiedere il DURC
- Soggetti tenuti al possesso del DURC
- Soggetti richiedenti
- Requisiti di regolarità
- Scostamento non grave
- Come accedere al servizio di rilascio del Durc
- Come richiedere il Durc
- Modalità di rilascio del Durc
- Periodo di validità
- Durc per “benefici”
- Normativa
DESCRIZIONE
Il Documento Unico di Regolarità Contributiva è un certificato che attesta contestualmente la regolarità di un’impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonchè in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di Inps, Inail e Casse Edili verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento (vedi “requisiti regolarità”). Le imprese effettuano un’unica richiesta di rilascio della regolarità contributiva, anzichè tre richieste come avveniva in passato. Per regolarità contributiva deve intendersi la correntezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi per tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente riferita all’intera situazione aziendale. La regolarità contributiva, in quanto materia che riguarda la tutela dei lavoratori, rientra nella competenza del Ministero del lavoro e delle politiche previdenziali. In tema di DURC, relativamente alla materia dei contratti pubblici, sono altresì competenti l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Torna su
QUANDO RICHIEDERE IL DURC
La regolarità contributiva viene richiesta:
- per tutti i contratti pubblici (in particolare, per gli appalti ed i subappalti sia di lavori che di servizi e forniture)
- per la gestione di servizi ed attività pubbliche in convenzione o concessione
- per i lavori privati in edilizia soggetti al rilascio di permesso di costruire o a denuncia inizio attività
- per la fruizione di benefici normativi e contributivi concessi da Enti/P.A. diversi da Inps e Inail
- per il rilascio dell’attestazione SOA
- per l’iscrizione all’Albo dei fornitori per finanziamenti e sovvenzioni per la realizzazione di investimenti previsti dalla normativa comunitaria o da normative specifiche
- per la valutazione dei lavori pubblici per i quali il committente non è tenuto all’applicazione del Codice e del Regolamento (lavori pubblici seguiti in proprio e non su committenza e opere pubbliche di edilizia abitativa)
- per il rilascio dell’attestazione SOA
- per l’attestazione di qualificazione dei contraenti generali
Il termine “contratto pubblico” è ampiamente inteso, comprendendo tutte le tipologie di appalti pubblici, i servizi e le attività in convenzione e/o concessione, nonchè tutti gli altri contratti, assoggettati alle procedure di evidenza pubblica e stipulati da una pubblica amministrazione, in cui la prestazione dell’operatore economico abbia ad oggetto un dare o un facere e sia funzionale alla realizzazione di un risultato e/o di un vantaggio in favore dell’amministrazione procedente, dietro pagamento di un corrispettivo. All’interno dei contratti pubblici, il DURC deve essere richiesto:
- in capo al contraente principale (appaltatore)
- per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’articolo 38, comma 1, lettera i), del Codice
- per l’aggiudicazione del contratto ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del Codice
- per la stipula del contratto
- in capo a tutte le imprese esecutrici (appaltatore e subappaltatori)
- per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto e al cottimo ed il successivo deposito del contratto presso la stazione appaltante
- per il pagamento degli stati avanzamento lavori (SAL) o delle prestazioni relative a servizi e forniture (fatture)
- per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l’attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale
- per il rilascio delle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche e gli affidamenti con procedura negoziata
In fase di selezione pubblica del contraente, ai fini della verifica dei requisiti di partecipazione, il DURC deve sempre essere richiesto dalla stazione appaltante selezionando la tipologia “verifica di autodichiarazione”, indicando, come data alla quale effettuare la verifica di regolarità, quella della dichiarazione sostitutiva prodotta dal concorrente in fase di selezione La tipologia di richiesta “aggiudicazione/partecipazione a gara” deve invece essere utilizzata per richiedere il DURC nell’ipotesi in cui siano trascorsi più di tre mesi dal DURC precedentemente emesso per “verifica dell’autodichiarazione”. La stessa tipologia deve altresì essere selezionata dalle imprese che intendono presentare direttamente il DURC tra la documentazione a corredo dell’offerta.
SOGGETTI TENUTI AL POSSESSO DEL DURC
Sono tenuti al possesso del DURC sia i datori di lavoro che i lavoratori autonomi. In particolare, per i contratti pubblici il DURC deve essere richiesto per ogni “operatore economico”. Con il termine “operatore economico” il Codice dei contratti pubblici individua “l’imprenditore, il fornitore e il prestatore di servizi o un raggruppamento o consorzio di essi”. L’operatore economico, pertanto, è qualsivoglia soggetto, sia esso persona fisica che persona giuridica, il quale sia parte di un rapporto contrattuale con la pubblica amministrazione e che sia tenuto all’obbligo di iscrizione nei confronti degli enti previdenziali e, a determinate condizioni, nei confronti delle Casse edili. In linea generale, infatti, il DURC, quale certificazione unica che attesta contestualmente la situazione contributiva nei confronti di più enti, ha come presupposto il fatto che il soggetto, per il quale si effettua la verifica della regolarità, sia iscritto contemporaneamente a più enti.
SOGGETTI RICHIEDENTI
L’azienda, anche attraverso un intermediario qualificato ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 12/79 (consulenti del lavoro, professionisti equiparati, ecc.). Le SOA. Le Amministrazioni aggiudicatrici (indicate dall’articolo 3, comma 25, del Codice dei contratti pubblici, che sono tenute a richiedere d’ufficio il DURC per tutti gli appaltatori ed i subappaltatori. Le altre stazioni appaltanti pubbliche diverse dalle amministrazioni aggiudicatrici (imprese pubbliche ai sensi dell’articolo 3, comma 28, del Codice dei contratti pubblici) e le pubbliche amministrazioni che agiscono come amministrazioni procedenti, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera o) del D.P.R. n. 445/2000, qualora debbano verificare le autocertificazioni presentate in relazione ai procedimenti di propria competenza.
REQUISITI DI REGOLARITA’
L’Inps, l’Inail e la Cassa Edile sono tenuti ad accertare la regolarità dell’impresa sulla base della rispettiva normativa di riferimento. La regolarità deve sussistere alla data indicata nella richiesta (nel caso di verifica della dichiarazione sostitutiva) o alla data di conclusione dell’istruttoria (negli altri casi). Per la verifica della dichiarazione sostitutiva, la data da indicare nella richiesta deve essere quella della presentazione dell’autocertificazione, in quanto la regolarità deve sussistere al momento in cui l’azienda ha dichiarato la propria situazione, essendo irrilevanti eventuali regolarizzazioni successive. Soprattutto in caso di contratti pubblici, è opportuno che l’azienda che intende presentare un’offerta controlli preliminarmente la propria situazione contributiva presso gli Istituti previdenziali, al fine di evitare le conseguenze, anche penali, derivanti dalla presentazione di dichiarazione sostitutiva di regolarità che risulti non veritiera. I requisiti generali per la verifica della regolarità sono indicati nel D.M. del 24.10.2007. Rispetto ad essi, ciascun Ente ha provveduto, con proprie Circolari, a fornire chiarimenti ed informazioni di dettaglio in relazione alla propria normativa di riferimento. Esclusa l’ipotesi di verifica della dichiarazione sostitutiva, in mancanza della sussistenza dei requisiti di regolarità contributiva, l’Ente, prima di attestare l’irregolarità, deve invitare l’interessato a regolarizzare la propria posizione entro il termine massimo di quindici giorni dall’accertamento dell’irregolarità stessa. Se successivamente al rilascio del DURC, emergono circostanze tali da modificare sostanzialmente la situazione di regolarità già attestata, l’Ente deve darne immediata comunicazione al richiedente (con emissione di un DURC che annulla e sostituisce il precedente) e, nel caso di appalti pubblici sempre alla stazione appaltante, assumendo nel contempo le necessarie iniziative per il recupero di quanto dovuto. Il DURC non produce effetti liberatori per l’impresa, per cui è sempre possibile un’azione per l’accertamento ed il recupero di eventuali somme che dovessero successivamente risultare dovute.
SCOSTAMENTO NON GRAVE
Ai soli fini della verifica di una dichiarazione sostitutiva in fase di selezione pubblica del contraente, la regolarità contributiva viene dichiarata anche in presenza del cd. “scostamento non grave” tra somme dovute e somme versate. Lo scostamento si intende “non grave” quando “con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione” c’è una differenza tra il dovuto e il versato che è inferiore o pari al 5%, o un debito inferiore a 100 euro (se lo scostamento è superiore al 5%). In caso di un certificato di regolarità rilasciato in presenza di “scostamento non grave”, l’operatore economico è comunque obbligato a versare l’importo dovuto entro i trenta giorni successivi all’emissione del DURC. Se non provvede al pagamento dell’importo dovuto nel termine fissato, l’irregolarità sarà dichiarata nei DURC successivamente rilasciati. In tutti gli altri casi, la presenza di una scopertura, anche inferiore ai limiti sopra indicati, comporta sempre l’irregolarità dell’azienda, con sospensione dell’istruttoria e invito a regolarizzare la posizione entro quindici giorni.
COME ACCEDERE AL SERVIZIO DI RILASCIO DEL DURC
DURC è richiesto per via telematica accedendo a:
- http://www.inps.it – solo per aziende e intermediari in possesso di utenza rilasciata da Inps per i propri servizi on line;
- http://www.inail.it – solo per aziende e intermediari in possesso di utenza rilasciata da Inail per i propri servizi on line;
- http://www.sportellounicoprevidenziale.it – anche per le Stazioni Appaltanti e SOA. Le Pubbliche Amministrazioni appaltanti, le SOA, i consulenti del lavoro e gli intermediari qualificati (legge n. 12/1979) sono obbligati ad inoltrare la richiesta di DURC esclusivamente per via telematica.
- Le aziende e i loro intermediari possono accedere tramite portale Inps o portale Inail, utilizzando le utenze già rilasciate dagli stessi Enti per la fruizione dei servizi telematici. Il sistema crea in automatico il collegamento con http://www.sportellounicoprevidenziale.it .
- Le pubbliche amministrazioni appaltanti e le SOA devono richiedere specifiche utenze e devono accedere esclusivamente tramite il sito http://www.sportellounicoprevidenziale.it.
- Le utenze per le stazioni appaltanti pubbliche sono rilasciate da qualsiasi sede Inail, Inps e Casse edili presentando l’apposito modulo di richiesta ed i relativi allegati.
- Le utenze per le SOA sono rilasciate dalla Direzione Centrale sistemi informativi e telecomunicazioni dell’Inail presentando l’apposito modulo di richiesta ed i relativi allegati.
COME RICHIEDERE IL DURC
L’utente compila il modulo a video, inserendo i dati richiesti dalla procedura e inoltra la richiesta attraverso il canale telematico. Nel sito http://www.sportellounicoprevidenziale.it è disponibile il manuale utente, accessibile dopo l’autenticazione. La procedura, in seguito ad una automatica verifica formale delle informazioni inserite, attesta l’inoltro della richiesta del DURC e comunica l’assegnazione del C.I.P. (codice identificativo pratica) e del numero di protocollo della richiesta. Il CIP vale come “ricevuta” e deve essere stampato e conservato dall’utente come prova del corretto invio della richiesta. Nel caso di contratti pubblici, il CIP viene rilasciato solo ad inoltro della prima richiesta e deve essere indicato dall’utente per ogni richiesta, relativa allo stesso appalto/subappalto, successiva alla prima (pertanto, per uno stesso appalto/subappalto, si avranno più “ricevute” aventi lo stesso numero di CIP ma numero e data di protocollo diversi). L’utente, attraverso il CIP, può verificare in qualunque momento lo stato di avanzamento della propria pratica, sia accedendo in modalità di consultazione alla specifica procedura informatica, sia richiedendo ad una qualunque Struttura territoriale degli Enti di effettuare tale controllo.
TEMPI E MODALITA’ DI RILASCIO DEL DURC
Il DURC è emesso al 31° giorno dal rilascio del CIP. Se necessario, durante l’istruttoria, l’Inail chiede chiarimenti e documentazione integrativa, da presentare entro 15 giorni, durante i quali il termine massimo di rilascio del DURC è sospeso. In caso di irregolarità, l’Inail invita l’impresa a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni e per lo stesso periodo sospende il rilascio del certificato. Le inadempienze contributive, infatti, sono sempre regolarizzabili, tranne che nel caso di verifica di autocertificazione per appalti pubblici. In quest’ultimo caso, l’impresa è considerata comunque regolare, qualora si accerti uno “scostamento non grave”, fermo restando l’obbligo di regolarizzare la posizione entro 30 giorni dal rilascio del DURC. Se la pratica è stata sospesa (a fini istruttori o per invito alla regolarizzazione), il DURC viene emesso al 46° giorno dal rilascio del CIP.
Il DURC è rilasciato:
- alla Cassa Edile competente per territorio, per i DURC relativi ad aziende che in fase di richiesta hanno dichiarato di applicare il CCNL edile e che occupano operai
- dalla Commissione nazionale paritetica delle Casse edili (CNCE), per i DURC relativi ad aziende che in fase di richiesta hanno dichiarato di applicare il CCNL edile e che occupano solo personale impiegato e tecnico
- in tutti gli altri casi, dalla Sede Inps o Inail competente.
Al momento, il DURC viene spedito tramite posta raccomandata all’indirizzo del richiedente. Per i certificati emessi dalle Casse Edili, è possibile richiedere l’invio tramite posta elettronica certificata (PEC). In questo caso il certificato è in formato elettronico e firmato digitalmente dal responsabile dello sportello unico della Cassa Edile. Se il richiedente è diverso dall’impresa, una copia del DURC viene inviata anche a quest’ultima.
Tutti i DURC riportano, in calce al certificato, un contrassegno che è stato generato elettronicamente dal sistema al momento dell’emissione del certificato.
Tale contrassegno consente di verificare la provenienza e la conformità del documento cartaceo (analogico) in possesso degli utenti con il documento informatico presente nella banca dati DURC. La verifica può essere effettuata utilizzando l’apposito software gratuito disponibile sul sito.
PERIODO DI VALIDITA’
Per i lavori privati in edilizia, la validità del DURC è di tre mesi dalla data del rilascio ed il DURC può essere utilizzato per tutti i lavori edili privati effettuati dall’azienda durante il periodo di validità del certificato. Ha invece validità mensile il DURC rilasciato per i benefici normativi e contributivi, concessi da Enti/P.A. diversi da Inps e Inail e per le agevolazioni/finanziamenti/sovvenzioni pubbliche. Per gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonchè nel caso di servizi/attività in convenzione o in concessione, la validità è trimestrale ed è relativa allo specifico appalto ed alla fase per la quale il DURC è stato richiesto (stipula del contratto, pagamento di SAL, collaudo, etc.).
In particolare, ha validità trimestrale il DURC rilasciato ai fini:
- della verifica della dichiarazione sostitutiva
- dell’aggiudicazione
- della stipula del contratto
- dei pagamenti degli stati di avanzamento lavori (SAL) e delle prestazioni relative a servizi e forniture (fatture)
- dell’acquisizione in economia di soli beni e servizi con il sistema dell’affidamento diretto
- dell’attestazione SOA
- dell’iscrizione all’albo fornitori
Il DURC rilasciati ai fini della verifica della dichiarazione sostitutiva e dell’aggiudicazione possono essere utilizzati anche per la stipula del contratto, se sono ancora in corso di validità. Il DURC rilasciato ai fini dell’acquisizione in economia di beni e servizi con affidamento diretto, durante il periodo di validità trimestrale, può essere utilizzato nei confronti di più stazioni appaltanti, a condizione che l’oggetto della prestazione resa nel contratto sia il medesimo (la finalità è quella di semplificare le operazioni di affidamento e pagamento di questi contratti pubblici che hanno complessità tecnica e rilevanza economica minori). Ha inoltre validità trimestrale il DURC rilasciato per l’attestazione SOA e per l’iscrizione all’albo fornitori. Un DURC richiesto per una determinata finalità, indicata sullo stesso certificato, non può essere utilizzato in un ambito applicativo diverso da quello per cui è stato emesso. Pertanto, è da ritenersi illegittimo l’uso, nei contratti pubblici, di un DURC rilasciato per altre tipologie (es. lavori privati in edilizia, agevolazioni, finanziamenti e sovvenzioni). Fermo restando l’obbligo di acquisire il DURC per ogni singola fase dell’appalto, qualora tra la stipula del contratto ed il primo pagamento o tra due successivi pagamenti intercorra un periodo superiore a 6 mesi, deve essere richiesto comunque un nuovo DURC allo scadere dei 180 giorni (e non allo scadere del DURC precedentemente emesso). Se invece tra le due fasi del contratto intercorre un periodo inferiore ai 6 mesi, il nuovo DURC dovrà essere richiesto solo in occasione della fase successiva (ancorchèé quello precedente sia già “scaduto”).
DURC PER BENEFICI
Dal 1° gennaio 2008, i datori di lavoro, che usufruiscono di benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale, devono essere in possesso del DURC. Se l’Istituto previdenziale che rilascia il DURC è lo stesso soggetto che ammette il richiedente alla fruizione del beneficio contributivo ovvero agisce in qualità di Stazione Appaltante, è lo stesso Istituto a provvedere direttamente alla verifica dei requisiti di regolarità senza emettere il certificato. Nel solo caso di DURC per benefici normativi e contributivi, la violazione, da parte del datore di lavoro o del dirigente responsabile, delle disposizioni penali e amministrative in materia di tutela di condizioni di lavoro indicate nell’allegato A al decreto ministeriale 24 ottobre 2007, accertata con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, è causa ostativa al rilascio del DURC per i periodi indicati, con riferimento a ciascuna violazione prevista nello stesso allegato. A tal fine non rileva l’eventuale successiva sostituzione dell’autore dell’illecito. Ai fini della procedura di rilascio del DURC, l’interessato è tenuto ad autocertificare l’assenza di cause ostative presentando l’apposito modulo predisposto dal Ministero del lavoro e delle politiche previdenziali alla Direzione Provinciale del Lavoro (DPL) territorialmente competente in base alla sede legale dell’impresa. L’elenco, non tassativo, dei benefici contributivi la cui fruizione è soggetta al possesso del DURC è allegato alla circolare ministeriale n. 5/2008.
NORMATIVA
Riferimenti normativi
- Legge 22 novembre 2002, n. 266
- Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
- Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006)
- Decreto-legge del 10 gennaio 2006 n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81
- Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni (Codice dei Contratti Pubblici)
- Decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito dalla legge 12 luglio 2006, n. 228
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1, commi 1175-1176 (Legge Finanziaria 2007)
- Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
- Decreto Ministeriale del 24 ottobre 2007 A
- llegato al DM 24 ottobre 2007 (Elenco delle disposizioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro la cui violazione è causa ostativa al rilascio del DURC)
- Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalle Legge 28 gennaio 2009, n. 2
- Decreto Interministeriale del 4 dicembre 2008
- Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti Pubblici)
Riferimenti normativi
- Convenzione del 15 aprile 2004 per il rilascio del DURC (INPS, INAIL e Associazioni di categoria)
- Lettera circolare del 14 luglio 2004
- Nota n. 9503 del 17 luglio 2007
- Nota n. 15356 del 20 novembre 2007
- Circolare n. 5 del 30 gennaio 2008
- Circolare n. 34 del 15 dicembre 2008
- Lettera circolare n. 4549 del 31 marzo 2009
- Circolare n. 10 del 1 aprile 2009
- Circolare n. 35 dell’8 ottobre 2010
Disposizioni di altri enti
- Circolare Commissione nazionale paritetica per le Casse edili del 27 luglio 2005, n. 2053
- Circolare Inail del 25 luglio 2005, n. 38
- Circolare Inps del 26 luglio 2005, n. 92
- Circolare Inail del 22 dicembre 2005, n. 52
- Circolare Inps del 30 dicembre 2005, n. 122
- Circolare Inps del 27 gennaio 2006, n. 9
- Nota Inail del 30 gennaio 2006, n. 208
- Nota Commissione nazionale paritetica per le Casse edili del 9 febbraio 2006, n. 286
- Circolare Inps del 19 ottobre 2006, n. 116
- Nota Commissione nazionale paritetica per le Casse edili del 29 novembre 2007, n. 336
- Circolare Inail del 5 febbraio 2008, n. 7
- Nota Commissione nazionale paritetica per le Casse edili del 21 marzo 2008
- Circolare Inps del 18 aprile 2008, n. 51
- Circolare Inail del 19 dicembre 2008, n. 79
- Nota Inail del 4 febbraio 2009, n. 2724
- Messaggio Inps del 26 maggio 2009, n. 12027
- Parere dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici dell’11 marzo 2009, n. 31
- Determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici del 12 gennaio 2010, n. 1
- Messaggio Inps del 4 maggio 2010, n. 12091
- Circolare Inps del 17 novembre 2010, n. 145
- Circolare INAIL n. 22 del 24 marzo 2011
Interpelli della DG attività ispettiva del Ministero
- 22 dicembre 2005 prot. n. 3144 – Certificazione di regolarità contributiva e DURC
- 3 settembre 2007, n. 24 – Applicazione della normativa sul DURC alle imprese straniere
- 9 luglio 2008, n. 21 – DURC come prova per la correntezza dei pagamenti dovuti
- 19 dicembre 2008, n. 54 – Adozione dei parametri retributivi di CCNL ai fini del rilascio del DURC
- 23 dicembre 2008, n. 56 – Non obbligo di iscrizione alle Casse edili da parte delle imprese che applicano il CCNL metalmeccanico
- 6 febbraio 2009, n. 6 – DURC e imprese straniere
- 20 febbraio 2009, n. 9 – Enti pubblici appaltatori e DURC
- 20 febbraio 2009, n. 10 – DURC e lavori, servizi e forniture in economia
- 20 febbraio 2009, n. 15 – Pagamenti dei SAL e DURC
- 10 luglio 2009, n. 58 – DURC, distacco e attività di trasporto
- 2 aprile 2010, n. 3 – Responsabilità solidale e rilascio del DURC.
- 9 giugno 2010, n. 19 – DURC e ATI.
- 3 marzo 2011 n. 8 – DURC e lavoro part-time in edilizia
Per aggiornamenti sulla materia del DURC è possibile consultare, nei limiti delle rispettive competenze, i siti delle seguenti Autorità:
- Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (www.avcp.it) che, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n.163/2006, vigila sull’applicazione della disciplina dei contratti pubblici ed ha predisposto un apposito elenco di FAQ sul DURC
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (www.lavoro.gov.it – Attività ispettiva – DURC) che, ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. n. 124/2004, pubblica appositi interpelli in tema di DURC
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (www.serviziocontrattipubblici.it) competente in materia ai sensi degli artt. 66, 122 e 124 del D.Lgs. n.163/2006, che ha attivato uno sportello informativo dedicato alle questioni sull’applicazione della disciplina dei contratti pubblici
- INAIL(www.inail.it – Normativa ed atti ufficiali – Banca dati normativa)
- INPS(www.inps.it – Circolari e messaggi