CATEGORIE

Superbonus 110% – Obbligo di indicazione del CCNL edile – Circolare 19/E/2022

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 19/E del 27 maggio 2022, avente a oggetto “Modifiche al Superbonus e ai Bonus diversi dal Superbonus – Misure antifrode – Modifiche alla disciplina della cessione dei crediti di cui agli articoli 121 e 122 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34” – ha fornito, tra l’altro, chiarimenti in ordine alla disciplina di cui al comma 43-bis dell’art. 1 della legge n. 234/2021, che – con riferimento alle opere il cui importo risulti complessivamente superiore a 70.000 euro – subordina il riconoscimento dei benefici fiscali connessi ai vari bonus edilizi all’applicazione, da parte dei datori di lavoro che eseguono i lavori edili, dei contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Si sintetizzano di seguito i principali chiarimenti relativi all’applicazione del CCNL:

  1. con riferimento all’ambito di applicazione del comma 43-bis, il limite dimensionale dei 70.000 euro deve essere parametrato al valore dell’opera complessiva e non soltanto alla parte di lavori edili, fermo restando che l’obbligo di applicazione dei contratti collettivi di settore è riferito esclusivamente ai soli lavori edili.

La circolare esplicita che, allo stato attuale, sono in possesso dei suddetti requisiti i seguenti contratti collettivi del settore edile, identificati con i codici assegnati dal CNEL (che hanno, a tutti gli effetti, sostituito i codici utilizzati in precedenza dall’INPS):

  • F012(che ha assorbito anche i precedenti contratti collettivi F011 e F016), ossia il CCNL per i dipendenti delle imprese edili e affini sottoscritto da ANCE, Associazioni delle Cooperative, FENEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL;
  • F015, ossia il CCNL sottoscritto dalle Associazioni artigiane, FENEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL;
  • F018 (che ha assorbito anche il precedente contratto collettivo F017), ossia il CCNL sottoscritto da Confapi Aniem, FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL.
    1. il suddetto obbligo va rispettato anche qualora il contratto di affidamento dei lavori sia stipulato per il tramite di un general contractor ovvero qualora i lavori edili siano oggetto di subappalto. In tali casi, nel contratto di affidamento stipulato con un general contractor, o con soggetti che si riservano di affidare i lavori in appalto, devono essere indicati i contratti collettivi che potranno essere applicati dalle imprese cui vengono affidati i lavori edili(ossia i contratti collettivi identificati con i codici di cui sopra) e, nei successivi contratti stipulati con tali soggetti e nelle relative fatture, dovrà essere indicato il contratto effettivamente applicato;
    2. Sono, invece, esclusi dall’applicazione della disposizione in esame (che fa riferimento ai “datori di lavoro”) gli interventi eseguitisenza l’impiego di dipendenti, da imprenditori individuali, anche avvalendosi di collaboratori familiari, ovvero da soci di società di persone o di capitali che prestano la propria opera lavorativa nell’attività non in qualità di lavoratori dipendenti;
    3. i lavori edili cui si riferisce la disposizione sono quelli espressamente previsti nell’Allegato X al d.lgs. n. 81/2008;“tale categoria non può essere suscettibile di interpretazioni estensive”, escludendo espressamente “i lavori consistenti nella posa in opera di elementi accessori in legno, nonché le attività di impiantistica accessoria, che sono regolati da appositi contratti collettivi di lavoro.”

Resta, comunque, fermo il rispetto di quanto previsto in materia di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione dei lavori edili, ai sensi del DM n. 143/2021 (che, come è noto, per i lavori privati, anche non assistititi da bonus fiscali, trova applicazione per le opere il cui valore risulti complessivamente di importo pari o superiore a 70.000 euro). In particolare, l’Agenzia delle Entrate richiama l’obbligo per il committente di richiedere all’impresa affidataria l’attestazione di congruità prima di procedere al saldo finale dei lavori.