CATEGORIE

EMERGENZA COVID-19 – PROROGA VALIDITA’ DEL DURC E DISPOSIZIONI CASSA EDILE A FAVORE DELLE IMPRESE E DEI LAVORATORI

PROROGA VALIDITA’ DURC

Si comunica il DURC, di cui al DM 30 gennaio 2015, rientra tra le prestazioni di cui all’art. 103 del DL n. 18/2020, c.d. Cura Italia, che prevede, al co. 2, che “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”. Questo quanto chiarito dall’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro a seguito di un espresso quesito posto dall’Inps.

Pertanto, i documenti attestanti la regolarità contributiva denominata Durc On Line che riportano nel campo “Scadenza Validità” una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 come previsto dall’articolo 103, comma 2, del decreto- legge 17 marzo 2020, n.18.

 

DISPOSIZIONI A FAVORE DELLE IMPRESE

  1. E’ disposta la proroga dei versamenti, fermo restando il permanere dell’obbligo di adempiere alle altre disposizioni dettate dalle norme contrattuali, previsti a carico delle imprese verso le Casse Edili/Edilcasse per il periodo di competenza febbraio (pagamento 31 marzo) e marzo (pagamento 30 aprile) 2020, alla data del 31 maggio 2020; lo stesso avverrà per le rateizzazioni in essere. Detta sospensione non sarà considerata per la regolarità in Cassa Edile ai fini del Durc. I versamenti sospesi potranno anche essere rateizzati, senza sanzioni né interessi, per un massimo di 4 rate;
  2. In caso di sospensione del lavoro a causa di Covid 19, l’impresa è tenuta a far ricorso agli strumenti di integrazione al reddito dei lavoratori sospesi secondo quanto previsto dall’apposita normativa. La comunicazione preventiva ai fini della cigo COVID 19 sarà unica e verrà inviata alle organizzazioni sindacali provinciali per unità produttive che insistono sulla singola provincia, alle regionali per unità produttive che insistono su più provincie e alle nazionali per unità produttive che insistono su più Regioni;
  3. A partire dal mese di marzo 2020, le richieste di rimborso malattia e carenza malattia dovranno essere accompagnate, a pena di decadenza della richiesta, dal relativo certificato medico, dalla copia delle relative buste paga e del bonifico effettuato al lavoratore.

 

DISPOSIZIONE A FAVORE DEGLI OPERAI ISCRITTI

  1. La Cassa Edile provvederà ad anticipare agli Operai il pagamento del trattamento economico accantonato per ferie tra ottobre e dicembre (cartella di luglio 2020) e comunque entro il 30 aprile p.v.; l’erogazione dell’importo spettante avviene in favore dei lavoratori per i quali il datore di lavoro ha provveduto all’accantonamento degli importi dovuti presso la Cassa Edile, nel periodo 1° ottobre 2019 – 31 Dicembre 2019 anche per effetto delle eventuali rateizzazioni. In caso di accantonamento parziale, all’ interno del periodo di cui sopra, verrà erogato l’importo effettivamente accantonato. Salvo eventuali ulteriori proroghe, Il conguaglio di eventuali somme residue accantonate (e gli accantonamenti di febbraio e marzo) avverrà con le consuete modalità;
  2. al fine di sostenere i lavoratori in questa difficile fase economica saranno anticipati i tempi previsti per l’erogazione dell’anzianità professionale edile maturata a far data dal 1° aprile 2020.