A seguito del deposito dell’accordo territoriale di verifica e determinazione dell’EVR per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2026, i datori di lavoro potranno procedere con le verifiche aziendali ai fini della corresponsione del premio di risultato.
Come noto, l’11 febbraio 2026 è stato sottoscritto l’accordo di rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale nel quale, in base al disposto degli artt. 12 e 46 del vigente CCNL, è stata prevista la conferma nella provincia di Alessandria, per il periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028, dell’Elemento Variabile della Retribuzione (EVR). Tale istituto, in quanto premio variabile che tiene conto dell’andamento congiunturale del settore, è correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e, a tal fine, la sua erogazione è subordinata ai criteri e alle modalità di cui all’art. 38 del vigente CCNL e di cui all’allegato 7 all’Accordo 11 febbraio 2026.
VERIFICHE TERRITORIALI
In data 21 aprile 2026, le Parti Sociali Territoriali hanno provveduto, con verbale di accordo (allegato 1), all’effettuazione delle verifiche territoriali finalizzate alla determinazione della percentuale di EVR erogabile per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2026 nella provincia di Alessandria.
Le risultanze delle verifiche territoriali per l’anno 2026, consistenti nel raffronto tra la media del triennio 2023/2025 e la media del triennio 2022/2024 dei 4 indicatori definiti in sede contrattuale, hanno determinato il riconoscimento dell’EVR nella misura pari al 3,60% dei minimi contrattuali in vigore. Gli importi mensili ed orari, riproporzionati in base ai livelli di appartenenza dei lavoratori, sono riportati negli allegati al citato verbale di accordo 21 aprile 2026.
VERIFICHE AZIENDALI
Ogni Impresa dovrà quindi procedere alle verifiche aziendali, consistenti nel raffronto – con le medesime modalità temporali definite a livello territoriale – del valore dei seguenti parametri riferiti alla specifica situazione dell’impresa:
- ore di lavoro denunciate in Cassa Edile;
- volume di affari IVA, così come rilevabile dalle dichiarazioni annuali Iva dell’impresa stessa.
La verifica dei parametri aziendali ha come scopo quello di consentire alle imprese che presentano risultati involutivi di applicare l’EVR in misura ridotta, in presenza di un solo indicatore aziendale pari o positivo, oppure di non erogare l’EVR, laddove entrambi i parametri a livello aziendale risultassero negativi.
Per avvalersi della possibilità di applicazione dell’EVR in misura ridotta, l’impresa dovrà adottare la seguente procedura:
- inviare un’autodichiarazione al Collegio Costruttori ANCE Alessandria, alla Cassa Edile, e alle RSU ove costituite, utilizzando lo schema allegato (All. 2) e attestante il non raggiungimento di un parametro;
- il Collegio Costruttori ANCE Alessandria informerà con sollecitudine le Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori, attivando altresì in caso di richiesta un confronto con le medesime per la verifica dell’autodichiarazione da effettuarsi esclusivamente sulla base della dichiarazione IVA nonché della documentazione della Cassa Edile afferente le ore di lavoro denunciate.
Il confronto potrà essere effettuato con l’assistenza di un funzionario incaricato dal Collegio Costruttori ANCE Alessandria e l’intera procedura dovrà esaurirsi entro 30 giorni dal ricevimento da parte delle Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori dell’informativa inoltrata da ANCE Alessandria. L’impresa è autorizzata ad applicare l’EVR in misura ridotta nel caso in cui sia stata accertata, nel corso del confronto, la ricorrenza delle condizioni contrattuali, ovvero quando siano esauriti i termini della procedura e non sia pervenuta alcuna richiesta di confronto da parte delle OO.SS. Il mancato esperimento della suddetta procedura, comporta l’obbligo per l’impresa di corrispondere l’EVR nella misura stabilita a livello territoriale.
Pertanto, in presenza di un solo indicatore aziendale pari o positivo ed esaurita la procedura sopra illustrata, per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2026 le imprese potranno erogare l’EVR nella misura ridotta del 2,40% dei minimi contrattuali in vigore. Gli importi mensili ed orari, riproporzionati in base ai livelli di appartenenza dei lavoratori, sono riportati nella tabella allegata al verbale di accordo 21 aprile 2026.
Nel caso in cui, dalle verifiche aziendali, entrambi i parametri risultassero negativi, l’impresa dovrà adottare la seguente procedura:
- inviare un’autodichiarazione al Collegio Costruttori ANCE Alessandria, alla Cassa Edile, e alle RSU ove costituite, utilizzando lo schema allegato (all. 3) e attestante il non raggiungimento di entrambi i parametri;
- il Collegio Costruttori ANCE Alessandria informerà con sollecitudine le Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori, attivando altresì in caso di richiesta un confronto con le medesime per la verifica dell’autodichiarazione da effettuarsi esclusivamente sulla base della dichiarazione IVA nonché della documentazione della Cassa Edile afferente le ore di lavoro denunciate.
Anche in questo caso, il confronto potrà essere effettuato con l’assistenza di un funzionario incaricato dal Collegio Costruttori ANCE Alessandria e l’intera procedura dovrà esaurirsi entro 30 giorni dal ricevimento da parte delle Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori dell’informativa inoltrata da ANCE Alessandria. L’impresa è autorizzata a non corrispondere l’EVR nel caso in cui sia stata accertata, nel corso del confronto, la ricorrenza delle condizioni contrattuali, ovvero quando siano esauriti i termini della procedura e non sia pervenuta alcuna richiesta di confronto da parte delle OO.SS. Il mancato esperimento della suddetta procedura, comporta l’obbligo per l’impresa di corrispondere l’EVR nella misura stabilita a livello territoriale.
Resta fermo quanto previsto in proposito dall’art. 38 del vigente CCNL per le imprese con solo impiegati e per quelle di nuova costituzione.
EROGAZIONE DELL’EVR
L’EVR, determinato sulla base delle modalità e dei parametri sopra riportati, sarà corrisposto in quote mensili ai dipendenti in forza adottando il seguente criterio: per gli operai il calcolo deve essere effettuato sulle ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate, per un massimo di 173; per gli impiegati l’erogazione avverrà per i periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato e per un massimo di 12 mesi. Per consentire alle aziende di disporre del tempo necessario all’effettuazione delle verifiche aziendali, l’EVR afferente i mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile e Maggio 2026 potrà essere corrisposto in un’unica soluzione nella retribuzione del mese di Giugno 2026.
DEPOSITO TELEMATICO AI FINI DELLA DETASSAZIONE
L’EVR, così come disciplinato dagli artt. 12 e 46 del vigente CCNL, dall’Accordo 11 febbraio 2026 di rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale e dal Verbale di Accordo 21 aprile 2026, presenta i requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di “detassazione dei premi di produttività” (art. 1, commi 182-190 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) e s.m.i.; DM 25 marzo 2016).
A tal fine, si ricorda che per usufruire della tassazione agevolata di cui sopra, è necessario, prima dell’effettiva erogazione dell’EVR, procedere al deposito dell’accordo 21 aprile 2026 di verifica e determinazione dell’EVR (allegato 1) attraverso il sito servizi.lavoro.gov.it, osservando la seguente procedura:
- accedere con SPID o con le altre credenziali accettate;
- cliccare in alto a destra su SERVIZI LAVORO, venendo così reindirizzati al portale servizi.lavoro.gov.it;
- selezionare l’icona contraddistinta dalla voce DEPOSITO CONTRATTI;
- cliccare su NUOVO DEPOSITO.
A questo punto, i campi codice fiscale e denominazione risulteranno precompilati con i dati dell’azienda, che dovrà procedere inserendo:
- Tipologia soggetto: AZIENDA
- Livello contratto: ACCORDO COLLETTIVO DI 2° LIVELLO
- Data sottoscrizione contratto: 21 APRILE 2026
- Tipologia contratto: TERRITORIALE
- Periodo di validità: INIZIO 1° GENNAIO 2026 FINE 31 DICEMBRE 2026
- ITL: ALESSANDRIA
- Titolo: VERIFICA E DETERMINAZIONE ANNUALE EVR
- Occorrerà quindi allegare il verbale di accordo 21 aprile 2026 (allegato 1 alla presente news).
Dopo aver salvato la pagina DATI DEPOSITO, occorre procedere con la compilazione della LISTA MOTIVAZIONI/INCENTIVI/AGEVOLAZIONI, evidenziando la casella DETASSAZIONE PREMI DI PRODUTTIVITA’ EX ART.1, CO.188, DELLA L. 28 DICEMBRE 2015, N.208.
Si passerà, infine, alla compilazione del QUADRO DPP, indicando:
- Beneficiari/Totale lavoratori: il numero complessivo dei lavoratori a cui si riconosce l’EVR;
- Premio/Stima del valore annuo medio pro capite del premio: l’importo medio annuo del premio;
- Premio/Anno: 2026;
- Obiettivi: selezionare le caselle delle voci PRODUTTIVITA’ e QUALITA’;
- Indicatori: selezionare la voce 21) ALTRO e digitare ORE DI LAVORO DENUNCIATE IN CASSA EDILE, VOLUME D’AFFARI IVA;
- Misure: welfare aziendale NO; piano di partecipazione NO;
- Partecipazione agli utili dell’impresa: NO.
Procedere, in conclusione, al download della ricevuta dell’avvenuto deposito.
Allegati
Verbale di accordo 21 febbraio 2026_Verifica e determinazione annuale EVR


