L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n.288/2025, riporta le indicazioni sulle modalità di riconoscimento dei crediti aggiuntivi alle imprese e/o lavoratori autonomi, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 132 del 18 settembre 2024.
Con riferimento ai crediti rilasciati per l’attività di consulenza e monitoraggio effettuati da parte degli Organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con esito positivo, l’INL ritiene che l’attività di “consulenza e il monitoraggio” possa essere dimostrata attraverso il rilascio di un’attestazione da parte degli stessi Organismi Paritetici.
In tal caso il rappresentante legale, o un suo delegato, potrà allegare alla dichiarazione la suddetta attestazione, con l’indicazione delle date di inizio e fine validità della stessa.
Per “attività di consulenza e monitoraggio, con esito positivo” si intende l’effettuazione, nell’arco temporale di 6 mesi, di almeno una visita tecnica in cantiere da parte dell’Organismo Paritetico territoriale.
Per esito positivo, deve intendersi la visita tecnica durante la quale non siano state riscontrate anomalie nel cantiere o la successiva visita di verifica degli adempimenti posti in essere dall’impresa, a seguito delle rilevazioni effettuate dall’Organismo Paritetico.
L’attestazione di cui sopra avrà validità di 6 mesi dalla data del rilascio e sarà valevole ai fini del riconoscimento dei crediti aggiuntivi previsti dalla disposizione sopra citata del DM n. 132/2024 (nonché requisito n. 21 della tabella allegata allo stesso DM).
Si evidenzia, nel caso di scadenza dell’attestazione e in assenza di un rinnovo, come da previsioni, che il sistema telematico dell’INL procederà alla automatica riduzione del credito legato al possesso di tale requisito.
L’attribuzione del relativo credito è subordinata alla presentazione di una nuova attestazione in corso di validità.


