VERSAMENTO CONTRIBUTO CONTRATTUALE PREVEDI
A decorrere dal 01/01/2015 è stato istituito, a carico delle Imprese, il contributo contrattuale al Fondo Prevedi o Cooperlavoro per tutti gli operai, gli impiegati e i quadri soggetti ai CCNL industria edile, aderenti o non aderenti ai Fondi sopra citati.
Le imprese dovranno versare un contributo contrattuale mensile per ogni lavoratore nella seguente modalità:
- per gli OPERAI si calcola maggiorando l’importo mensile riparametrato del 18,50% e dividendo il risultato per 173. L’ammontare così ottenuto verrà moltiplicato per le sole ore di lavoro ordinario effettivamente prestate (come da tabella allegata)
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per gli IMPIEGATI non è prevista riparametrazione oraria e l’importo del contributo contrattuale è su base mensile (come da tabella allegata) e versato per 14 mensilità. Per tali lavoratori le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni devono computate come mese intero.
Contributo contrattuale Prevedi
A partire dal 1° ottobre 2025 (cfr. Accordo nazionale del 4 luglio 2025, integrato con Addendum del 15 luglio 2025), le modalità di versamento della contribuzione contrattuale al Fondo Prevedi sono le seguenti.
- Contributo contrattuale e durata del contratto
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- Il contributo al Fondo Prevedi è dovuto solo per i rapporti di lavoro che superano i tre mesi.
- Per il calcolo della durata:
− Frazioni inferiori a 15 giorni: non si considerano.
− Frazioni uguali o superiori a 15 giorni: valgono come un mese intero.
- Quando si versa il contributo
Il contributo va versato a partire dal quarto mese, includendo anche i tre mesi precedenti (retroattivamente).
- Per contratti inferiori a tre mesi
Non si versa il contributo Prevedi.
Tuttavia:
- Per gli impiegati: l’azienda paga direttamente al lavoratore un importo lordo una tantum, in base alla allegata tabella A (importi fissi mensili per livello).
- Per gli operai: l’azienda paga un importo calcolato sulle ore ordinarie effettivamente lavorate, secondo la allegata tabella B (coefficienti orari per livello). Questo importo deve essere versato alla Cassa Edile, che lo eroga al lavoratore unitamente alla GNF (gratifica natalizia e ferie).
- Contratti di durata pari o inferiore a 3 mesi
Il punto 3 dell’accordo (importo sostitutivo) si applica anche ai contratti di durata minore o uguale a 3 mesi.
- Eccezioni – lavoratori già aderenti a Prevedi
Se il lavoratore ha già versamenti volontari aggiuntivi attivi a Prevedi (come TFR e/o contributo aggiuntivo 1%), allora il contributo contrattuale è dovuto fin dal primo mese di assunzione.
Alla luce di quanto sopra previsto:
IN SEDE DI ASSUNZIONE, l’azienda deve verificare se lo stesso risulti già iscritto a Prevedi con aliquote contributive volontarie (% a carico lavoratore e/o TFR, anche se tacitamente conferito a Prevedi). La verifica avviene tramite i nuovi servizi web di interrogazione del database del Fondo Pensione messi a disposizione nel portale MUT.
In esito a tale controllo, si possono determinare i seguenti casi alternativi:
- Il lavoratore non è presente nel database di Prevedi come iscritto attivo, cioè come iscritto che non abbia esercitato il riscatto totale della posizione maturata
- Il lavoratore è presente nel database di Prevedi come iscritto attivo, cioè come iscritto che non abbia esercitato il riscatto totale della posizione maturata ma senza aliquote contributive volontarie.
In questi due casi (A e B), occorre versare la contribuzione in base alle seguenti procedure alternative (a seconda che il lavoratore attivi o meno le contribuzioni volontarie nei primi tre mesi dall’assunzione):
- Lavoratore che, al momento dell’assunzione, non abbia aliquote contributive attive verso Prevedi e non le attivi nei primi tre mesi dall’assunzione
- Lavoratore che, al momento dell’assunzione, non abbia aliquote contributive attive verso Prevedi, ma le attivi nei primi tre mesi dall’assunzione
C.Il lavoratore è presente nel database di Prevedi come iscritto attivo, cioè come iscritto che non abbia esercitato il riscatto totale della posizione maturata, con aliquote contributive volontarie (contributo % lavoratore e/o contributo TFR, anche se tacito).
In questo caso il versamento del contributo contrattuale Prevedi è dovuto fin dal mese dell’assunzione:
NOTA BENE: E’ importante che l’azienda verifichi la situazione delle aliquote contributive volontarie del lavoratore tramite i nuovi servizi web di interrogazione del database di Prevedi disponibili tramite il portale MUT (“Strumenti” – tasto “controllo Prevedi on line”).
Questa verifica deve essere fatta non solo al momento dell’assunzione, ma anche prima di redigere ogni busta paga mensile, in quanto il lavoratore, ai sensi delle disposizioni vigenti, può modificare in qualsiasi momento le aliquote contributive a Prevedi con decorrenza dal mese di effettuazione della scelta (a condizione, ovviamente, che la stessa sia stata immediatamente trasmessa a Prevedi tramite l’apposito modulo di variazione contributiva).
TABELLE A – IMPIEGATI (industria e artigianato) Valori mensili lordi da pagare alla fine del contratto, in busta paga;
TABELLE B – OPERAI (industria e artigianato)Importo orario lordo, pagato dalla ditta alla Cassa Edile, che poi lo eroga all’operaio. L’importo va moltiplicato per le ore ordinarie realmente lavorate con arrotondamento all’euro.
Accordo Prevedi del 4 luglio 2025
Note operative Prevedi_10.10.25
OBBLIGO DI RILASCIO DELL’INFORMATIVA AI LAVORATORI DIPENDENTI
Al fine di rispondere alle richieste della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (Covip), in ordine alla necessità di rendere una specifica e capillare informazione a tutti i lavoratori sul versamento, da parte delle imprese, del contributo contrattuale Prevedi, con accordo delle Parti Sociali nazionali è stato, inoltre, stabilito che i datori di lavoro che applicano il CCNL dell’edilizia dovranno rendere una specifica informazione a tutti i lavoratori sul versamento del contributo contrattuale Prevedi.
In particolare, per i datori di lavoro che applicano i CCNL di settore è fatto obbligo di:
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indicare, nella busta paga mensile di ogni lavoratore, il contributo a carico del datore di lavoro versato al Fondo Prevedi, ivi compreso il contributo contrattuale obbligatorio, in modo che sia sempre presente il riferimento “Fondo Prevedi”;
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inserire l’informativa inerente il contributo contrattuale nella prima busta paga successiva all’assunzione di ogni lavoratore e in sede di trasmissione, ad ogni lavoratore, della Certificazione Unica annuale rilasciata a fini fiscali. Le Parti hanno altresì concordato sull’inserimento, nei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, di una clausola che impegna le imprese a rendere ai lavoratori, nella lettera di assunzione, una puntuale informativa sul contributo verso Prevedi.
Informativa PREVEDI per DIPENDENTI
RIMBORSO DEL CONTRIBUTO PREVEDI 1%
Ai sensi del verbale di accordo 10 marzo 2006 le Parti Sociali hanno convenuto le seguenti modalità operative della mutualizzazione:
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le Imprese sono tenute ad indicare nella denuncia mensile MUT gli importi del contributo 1% a carico del lavoratore, del TFR dovuto e del contributo 1% a carico dell’Impresa;
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L’Impresa, entro la fine del mese successivo a quello di riferimento delle retribuzioni oggetto della denuncia, provvede a versare integralmente quanto indicato a saldo della denuncia stessa;
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La Cassa Edile di Alessandria, entro i tre mesi successivi alla data di versamento dei contributi e degli accantonamenti, provvederà a rimborsare alle Imprese interessate il contributo 1% a loro carico per l’adesione del lavoratore alla previdenza integrativa edile – Prevedi;
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L’importo dell’ 1 % versato dall’Impresa e successivamente rimborsato dalla Casse Edile, quale partita di giro contabile, non è da sottoporre al contributo INPS di solidarietà del 10% in quanto le somme che finanziano il Fondo di mutualizzazione scontano, ai sensi della legge n.166 del 01/06/1991, un preventivo contributo previdenziale del 15%.