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Utilizzo diisocianati: obbligo di formazione entro il 24 agosto 2023

Indicazioni per la formazione delle imprese edili che utilizzano schiume, sigillanti e rivestimenti contenenti diisocianati

Nell’ambito del Regolamento Reach sono previsti per le imprese edili che utilizzano schiume, sigillanti e rivestimenti contenenti diisocianati adempimenti in materia di formazione, in quanto il Regolamento contiene una restrizione su tali sostanze chimiche ed in particolare ne prevede il non utilizzo dopo il 24 agosto 2023, a meno che:

  1. la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso,
  2. il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele.

Per utilizzatori industriali e professionali si intendono i lavoratori e i lavoratori autonomi che manipolano diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali o sono incaricati della supervisione di tali compiti.

La formazione, che comprende istruzioni per il controllo dell’esposizione per via cutanea e per inalazione sul luogo di lavoro, fatti salvi gli eventuali valori limite nazionali di esposizione professionale o altre misure di gestione dei rischi adeguate a livello nazionale, deve essere condotta da un esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con competenze acquisite attraverso una pertinente formazione professionale.

Il datore di lavoro o il lavoratore autonomo deve documentare il completamento con esito positivo della già menzionata formazione, che deve essere rinnovata almeno ogni cinque anni.

Si invitano le imprese interessate a compilare il modulo di seguito riportato per consentire agli uffici di Sistedil di organizzare la formazione prevista dal Regolamento Reach

MODULO ISCRIZIONE