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Verifica di congruità – nuove FAQ CNCE

Facendo seguito alle precedenti note in argomento, si forniscono gli ulteriori chiarimenti resi da CNCE con nota del 17 dicembre 2021.

DEFINIZIONE DI VALORE COMPLESSIVO DELL’OPERA

Per valore complessivo dell’opera deve intendersi:

  1. appalti pubblici: valore indicato in sede di aggiudicazione, al netto di IVA e al lordo del ribasso;
  2. appalti privati soggetti a notifica preliminare: importo indicato nella notifica stessa;
  3. altri casi: valore espresso nel contratto d’appalto, al netto di IVA.

 

DEFINIZIONE DI IMPORTO DEI LAVORI EDILI

Per costo dei lavori edili deve farsi riferimento agli importi riconducibili alle attività edili di cui all’art. 2 del DM n. 143/2021, desumibili dal capitolato d’appalto e/o dal contratto.

Il costo dei lavori edili comprende:

  • gli oneri sulla sicurezza;
  • gli oneri per il conferimento a impianto autorizzato ovvero gli oneri di discarica per rifiuti in genere.

 

DEFINIZIONE IMPRESE SUB AFFIDATARIE

Per ciascuna impresa affidataria, titolare del contratto di appalto, concorrerà al conteggio la manodopera edile relativa alle imprese subappaltatrici e ai lavoratori autonomi dalla stessa incaricati e indicati nel cantiere.

LAVORI IN PROPRIO

I lavori in proprio svolti nell’ambito dell’esercizio dell’attività di impresa sono soggetti a congruità secondo i criteri applicati dal decreto ai lavori privati, pur coincidendo le figure del committente e dell’appaltatore.

Restano esclusi dalla verifica della congruità i lavori in economia svolti direttamente dai privati senza ricorso a imprese.

IMPRESE NON EDILI

Le imprese non edili affidatarie di lavori soggetti a congruità devono caricare il cantiere e, sulla base dell’art. 5, co. 3 del DM, laddove si verifichino le condizioni di irregolarità ivi previste, saranno soggette alla segnalazione presso la BNI da parte della Cassa Edile competente.

ACCORDI QUADRO

Nella fase di avvio e nelle more di eventuali diverse indicazioni da parte degli organi istituzionali competenti, si dovrà procedere all’inserimento dei singoli contratti applicativi sorti a valle dell’accordo quadro.

Nei casi di accordi quadro stipulati anteriormente al 1° novembre, saranno comunque oggetto di congruità i singoli contratti applicativi la cui denuncia di nuovo lavoro sia effettuata a partire dal 1° novembre 2021.

ATTIVITÀ DI SGOMBERO NEVE

L’attività di sgombero neve è soggetta a congruità, in quanto attività di manutenzione rientrante nell’ambito di applicazione del Ccnl edile.

MANODOPERA DISTACCATA O SOMMINISTRATA

Ai fini della congruità nulla cambia per la rilevazione della manodopera dei lavoratori distaccati o somministrati, che verrà inserita dalle rispettive imprese (agenzia di somministrazione o impresa distaccante) nelle cui rispettive denunce comparirà, non appena creato dall’impresa affidataria, il relativo codice identificativo dell’appalto/cantiere (CUC).

CASSA EDILE TERRITORIALMENTE COMPETENTE

la Cassa Edile competente al rilascio della congruità è quella del territorio ove è ubicato il cantiere.

Nel caso in cui risultassero più Casse competenti al rilascio del certificato è rimessa all’impresa la facoltà di scegliere la Cassa ove eseguire la DNL e che di conseguenza rilascerà l’attestazione di congruità, salvo il caso in cui risulti già iscritta ad una delle Casse competenti territorialmente.

Nel caso di lavorazioni che insistano su più province la Cassa competente sarà individuata quale quella ove insiste la percentuale maggiore di lavori.

REGOLARITÀ DEI VERSAMENTI

Ai fini del rilascio della congruità, in deroga alle ordinarie procedure riferite alla regolarizzazione in materia di DURC, anche l’importo delle denunce non scadute, necessario al raggiungimento delle percentuali fissate, dovrà essere correttamente versato.

FAQ CNCE 17.12.21