Si comunica la nuova percentuale forfettaria da utilizzare per assolvere l’onere contributivo previsto dall’art. 9 della Legge n. 166/1991.
Con riferimento alla tabella contenente le nuove aliquote contributive introdotte con il rinnovo contrattuale del 18 luglio 2018, si precisa che la rimodulazione ha effetto anche sull’onere contributivo di cui all’art. 9 della legge n. 166/1991, che prevede l’assoggettamento a contribuzione di previdenza e assistenza, nella misura pari al 15%, delle somme a carico del datore di lavoro e lavoratore (diverse dalle ferie e gratifica natalizia), versate alle Casse edili.
Di conseguenza, la percentuale forfetaria che le imprese possono utilizzare per assolvere l’onere contributivo previsto dalla citata legge n. 166/1991, viene rideterminata nella misura pari all’1,26% (in precedenza era pari all’1,18%) da calcolarsi sul Tot. 1 delle tabelle paghe per le ore di lavoro ordinario prestate e le festività.