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D.Lgs. 252/05, art. 8 commi 7, 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies, 8 e 9-bis, art 9: Istituzione dell’adesione automatica alla previdenza complementare

Il 22 giugno scorso, la Covip ha emanato le attese indicazioni applicative inerenti l’adesione automatica alla previdenza complementare di cui alla legge di bilancio 2026 e al D.Lgs. 252/05.

Si schematizzano i principali adempimenti.

1) Soggetti NON coinvolti dall’adesione automatica:

1.1) lavoratori già occupati alla data del 30 giugno 2026;

1.2) lavoratori non occupati alla data del 30 giugno 2026 che inizino un nuovo rapporto di lavoro dipendente (non il primo della loro vita) dopo il 30 giugno 2026 e che siano già iscritti ad una forma di previdenza complementare senza destinazione parziale o totale del TFR maturando (iscritti “contrattuali” a Prevedi e iscritti “espliciti” che non versano TFR al Fondo Pensione);

1.3) lavoratori non occupati alla data del 30 giugno 2026 che inizino un nuovo rapporto di lavoro dipendente (non il primo della loro vita) dopo il 30 giugno 2026 e che abbiano in precedenza riscattato la posizione presso una forma pensionistica complementare.

Le situazioni 1.2) e 1.3) devono essere comunicate dal lavoratore al datore di lavoro al momento dell’assunzione; con riferimento al Fondo Prevedi, il datore di lavoro può verificare, tramite i servizi web rilasciati a seguito dell’Accordo del 4 luglio 2025 (operanti all’interno dei sistemi di denuncia telematica delle casse edili), se il lavoratore sia eventualmente iscritto a Prevedi con versamento di TFR e se abbia eventualmente riscattato la posizione Prevedi in occasione di precedenti rapporti di lavoro edili. Naturalmente, nel database di Prevedi non sono disponibili informazioni in merito alla eventuale precedente adesione del lavoratore ad altre forme pensionistiche, né al fatto che abbia riscattato o meno la posizione presso tali forme: le verifiche sono quindi possibili solo con riferimento alla eventuale precedente iscrizione a Prevedi.

Si ricorda che la verifica relativa all’iscrizione e contribuzione a Prevedi per i lavoratori edili all’atto dell’assunzione è richiesta al datore di lavoro per effetto dell’Accordo del 4 luglio 2025, al fine di verificare se il datore di lavoro debba o meno versare il contributo contrattuale a Prevedi fin dall’assunzione (nel caso in cui il lavoratore sia già iscritto a Prevedi con aliquote volontarie, con o senza TFR), e può quindi essere utilizzata, dal datore di lavoro, anche con riferimento all’adesione automatica.

Se il datore di lavoro accerta, all’atto dell’assunzione, che il lavoratore è già iscritto a Prevedi con contributo TFR si ricade nel successivo caso 2.2)

2) Soggetti coinvolti dall’adesione automatica

2.1) Lavoratori di prima assunzione (cioè che iniziano il primo rapporto di lavoro dipendente della loro vita) dopo il 30 giugno 2026

2.2) Lavoratori che avviano un nuovo rapporto di lavoro dipendente (non il primo della loro vita) dopo il 30 giugno 2026 e che hanno già conferito in tutto o in parte il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare senza riscattare integralmente la posizione: questi ultimi devono comunicare, entro 60 giorni dall’assunzione, se intendono continuare a contribuire alla forma pensionistica a cui sono già iscritti, ovvero se intendano contribuire ad un’altra, diversa, forma pensionistica. Non sembra tuttavia possibile, per gli stessi, scegliere di tenere il TFR in azienda. Se non comunicano nulla entro 60 giorni dall’assunzione scatta l’adesione automatica con contribuzione completa (di norma al Fondo Prevedi), come di seguito precisato.

3) Cosa comporta l’adesione automatica

I soggetti coinvolti dall’adesione automatica sono automaticamente iscritti alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali (in caso di presenza di più forme pensionistiche collettive, rileva la forma pensionistica complementare alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda, salvo diverso accordo aziendale), con versamento di tutte le fonti contributive dalla stessa previste (contributo dipendente, contributo azienda, contributo TFR) con decorrenza dalla data di assunzione, a meno che entro 60 giorni dall’assunzione non decidano di:

  1. a) rinunciare all’adesione automatica, utilizzando l’apposito modulo ministeriale (non ha ancora emanato dal Ministero del Lavoro). N.B.: come sopra detto non sembra possibile mantenere il TFR in azienda per i lavoratori che lo abbiano già conferito ad una forma pensionistica complementare.
  2. b) destinare esplicitamente il TFR ad una forma pensionistica complementare, nella misura dalla stessa prevista.

Nel caso di Prevedi, la destinazione esplicita del TFR maturando al Fondo Pensione entro i 60 giorni dall’assunzione viene fatta tramite il modulo di integrazione/variazione contributiva barrando la lettera B.1); il lavoratore, se lo desidera, può barrare anche la lettera A.1) per attivare il contributo % sulla retribuzione a carico lavoratore e, di conseguenza, il contributo % sulla retribuzione a carico azienda.

L’attivazione di questi contributi (TFR, eventualmente accompagnato dal contributo % sulla retribuzione) entro 60 giorni dall’assunzione fa scattare il versamento del contributo contrattuale dalla data di assunzione anche prima del decorso del terzo mese dall’assunzione, come già indicato da CNCE e Prevedi nelle circolari operative conseguenti all’Accordo del 4 luglio 2025.

4) Misure contributive in caso di adesione automatica a Prevedi

L’adesione automatica a Prevedi decorsi i 60 giorni dall’assunzione comporta il versamento, dalla data di assunzione, delle seguenti contribuzioni:

  • Contributo contrattuale previsto dagli Accordi tra le Parti Sociali del settore edile
  • Contributo 1% sulla retribuzione lorda a carico del lavoratore
  • Contributo 1% sulla retribuzione lorda a carico dell’azienda (o eventuale maggiore misura prevista con accordo aziendale)
  • 100% del TFR maturando

La contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria nel caso in cui la retribuzione annuale lorda corrisposta dal datore di lavoro risulti inferiore al valore dell’assegno sociale (per il 2026 pari a 7.101,12 euro): in questo caso, l’adesione automatica comporta il versamento del solo TFR maturando, accompagnato dal contributo contrattuale.

5) Obblighi del datore di lavoro

Il datore di lavoro deve fornire ai propri dipendenti, al momento dell’assunzione, adeguata informativa in merito all’adesione automatica, alla forma pensionistica di destinazione, agli Accordi collettivi che la disciplinano, alle scelte disponibili e alla relativa tempistica.

Il datore di lavoro deve conservare la dichiarazione resa dal lavoratore, al quale ne rilascia copia: il Modulo ministeriale con cui il lavoratore dovrebbe rilasciare tale dichiarazione non è, tuttavia, ancora stato emanato. In caso di adesione automatica il datore di lavoro trasmette l’informazione alla propria Cassa Edile di riferimento tramite la prima denuncia contributiva utile, e inizia a effettuare i relativi versamenti dal mese successivo alla scadenza dei sessanta giorni. Tali versamenti comprendono quanto dovuto dalla data di prima assunzione (contributo contrattuale, 1% dipendente, 1% azienda, 100% TFR) e l’adesione decorre da detta data.

6) Investimenti in comparti coerenti con l’orizzonte temporale

In caso di adesione automatica, le contribuzioni vengono destinate a percorsi o linee di investimento coerenti con l’orizzonte temporale dell’iscritto interessato. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari prevedono che i contributi e le quote di TFR pervenuti a seguito di adesioni automatiche siano investiti in percorsi o linee di investimento caratterizzati da differenti profili di rischio-rendimento, tenendo conto in particolare dell’orizzonte temporale dell’investimento e dell’età anagrafica dell’aderente.

Con deliberazione del 23 giugno 2026 la Covip ha dettato i requisiti che devono possedere i Fondi Pensione per poter ricevere le adesioni automatiche: Prevedi soddisfa questi requisiti, ed è quindi il Fondo Pensione destinatario delle adesioni automatiche dei lavoratori soggetti al CCNL Edili-industria e Edili-artigianato nei casi sopra indicati.