Si riportano di seguito le indicazioni fornite da CNCE in ordine al regime fiscale e contributivo da applicare alle somme corrisposte ai lavoratori con rapporto di lavoro inferiore o uguale ai 3 mesi.
Regime fiscale
L’importo sostitutivo di cui al punto 3 dell’Accordo del 4 luglio 2025 riconosciuto agli operai con rapporto di lavoro inferiore o uguale ai 3 mesi rappresenta, per il lavoratore beneficiario, un reddito di lavoro dipendente soggetto a tassazione separata, in quanto riconducibile alle “…altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei prede rapporto di lavoro” di cui alla lett. a) dell’art. 17, comma 1, del TUIR.
All’atto del suo pagamento alla Cassa Edile di competenza, detto importo sostitutivo è soggetto a ritenuta IRPEF per il suo importo lordo al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, senza cumulare la parte imponibile di tale indennità con la parte imponibile degli altri redditi conseguiti dal lavoratore dipendente.
L’aliquota della ritenuta deve essere determinata con i criteri dettati dal comma 2 dell’art. 19 del TUIR per la tassazione separata delle altre indennità e somme.
Tale prelievo ha carattere provvisorio in quanto, ai sensi dell’art. 19 del TUIR l’Agenzia delle Entrate, deve “riliquidare l’imposta in base all’aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione, iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute ovvero rimborsando quelle spettante” (cfr Circ. AdE n. 29 del 20 marzo 2001).
Regime contributivo
Le somme di cui al punto 3 dell’Accordo sono configurabili come un accantonamento e non già come una contribuzione. Pertanto, l’importo sostitutivo è assoggettabile alle ordinarie contribuzioni previdenziale e assistenziale.


