Con Accordo nazionale del 4 luglio 2025, integrato con Addendum del 15 luglio 2025, sono state definite nuove modalità di contribuzione contrattuale al Fondo Prevedi a partire dal 1° ottobre 2025.
In particolare:
- Contributo contrattuale e durata del contratto
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- Il contributo al Fondo Prevedi è dovuto solo per i rapporti di lavoro che superano i tre mesi.
- Per il calcolo della durata:
− Frazioni inferiori a 15 giorni: non si considerano.
− Frazioni uguali o superiori a 15 giorni: valgono come un mese intero.
- Quando si versa il contributo
Il contributo va versato a partire dal quarto mese, includendo anche i tre mesi precedenti (retroattivamente).
- Per contratti inferiori a tre mesi
- Non si versa il contributo Prevedi.
- Tuttavia:
− Per gli impiegati: l’azienda paga direttamente al lavoratore un importo lordo una tantum, in base alla allegata tabella A (importi fissi mensili per livello).− Per gli operai: l’azienda paga un importo calcolato sulle ore ordinarie effettivamente lavorate, secondo la allegata tabella B (coefficienti orari per livello). Questo importo deve essere versato alla Cassa Edile, che lo eroga al lavoratore unitamente alla GNF (gratifica natalizia e ferie).
- Contratti di durata pari o inferiore a 3 mesi
Il punto 3 dell’accordo (importo sostitutivo) si applica anche ai contratti di durata minore o uguale a 3 mesi.
- Eccezioni – lavoratori già aderenti a Prevedi
Se il lavoratore ha già versamenti volontari aggiuntivi attivi a Prevedi (come TFR e/o contributo aggiuntivo 1%), allora il contributo contrattuale è dovuto fin dal primo mese di assunzione.
Alla luce di quanto sopra previsto:
IN SEDE DI ASSUNZIONE, l’azienda deve verificare se lo stesso risulti già iscritto a Prevedi con aliquote contributive volontarie (% a carico lavoratore e/o TFR, anche se tacitamente conferito a Prevedi). La verifica avviene tramite i nuovi servizi web di interrogazione del database del Fondo Pensione messi a disposizione nel portale MUT.
In esito a tale controllo, si possono determinare i seguenti casi alternativi:
- Il lavoratore non è presente nel database di Prevedi come iscritto attivo, cioè come iscritto che non abbia esercitato il riscatto totale della posizione maturata
- Il lavoratore è presente nel database di Prevedi come iscritto attivo, cioè come iscritto che non abbia esercitato il riscatto totale della posizione maturata ma senza aliquote contributive volontarie.
In questi due casi (A e B), occorre versare la contribuzione in base alle seguenti procedure alternative (a seconda che il lavoratore attivi o meno le contribuzioni volontarie nei primi tre mesi dall’assunzione):
- Lavoratore che, al momento dell’assunzione, non abbia aliquote contributive attive verso Prevedi e non le attivi nei primi tre mesi dall’assunzione
- Lavoratore che, al momento dell’assunzione, non abbia aliquote contributive attive verso Prevedi, ma le attivi nei primi tre mesi dall’assunzione
C.Il lavoratore è presente nel database di Prevedi come iscritto attivo, cioè come iscritto che non abbia esercitato il riscatto totale della posizione maturata, con aliquote contributive volontarie (contributo % lavoratore e/o contributo TFR, anche se tacito).
In questo caso il versamento del contributo contrattuale Prevedi è dovuto fin dal mese dell’assunzione:
NOTA BENE: E’ importante che l’azienda verifichi la situazione delle aliquote contributive volontarie del lavoratore tramite i nuovi servizi web di interrogazione del database di Prevedi disponibili tramite il portale MUT (“Strumenti” – tasto “controllo Prevedi on line”).
Questa verifica deve essere fatta non solo al momento dell’assunzione, ma anche prima di redigere ogni busta paga mensile, in quanto il lavoratore, ai sensi delle disposizioni vigenti, può modificare in qualsiasi momento le aliquote contributive a Prevedi con decorrenza dal mese di effettuazione della scelta (a condizione, ovviamente, che la stessa sia stata immediatamente trasmessa a Prevedi tramite l’apposito modulo di variazione contributiva).
Seguiranno indicazioni operative per la corretta compilazione del MUT.
TABELLE A – IMPIEGATI (industria e artigianato) Valori mensili lordi da pagare alla fine del contratto, in busta paga;
TABELLE B – OPERAI (industria e artigianato) Importo orario lordo, pagato dalla ditta alla Cassa Edile, che poi lo eroga all’operaio. L’importo va moltiplicato per le ore ordinarie realmente lavorate con arrotondamento all’euro.