L’Ordinanza Regionale n. 1/2025/XII, pubblicata sul BU n. 26 s.3 del 01/07/2025 – entrata in vigore il 2 luglio e valida fino al 31 agosto prossimo – vieta il lavoro sull’intero territorio piemontese in condizioni di esposizione diretta e prolungata al sole, ai lavoratori del settore agricolo, florovivaistico e nei cantieri edili ed affini, per attività classificabili come “attività fisica intensa” sul sito web https://www.worklimate.it/scelta-mappa/#caldo o altre attività equiparabili ove non sia possibile introdurre misure del riduzione del rischio, tra le 12:30 e le 16:00, limitatamente ai soli giorni in cui la mappa del rischio indicata sul sito web dedicato
https://app.worklimate.it/ordinanza-caldo-lavoro
riferita a “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12:00, segnali un livello di rischio “alto”.
Per favorire lo svolgersi delle attività lavorative in orari a rischio ridotto, la Regione raccomanda ai Comuni di valutare la possibilità di derogare, temporaneamente e previa valutazione della situazione contingente, ai regolamenti locali in materia di contenimento delle emissioni acustiche, al fine di consentire lo svolgimento delle attività lavorative in fasce orarie più fresche.
La mancata osservanza degli obblighi previsti, è punita in base all’art. 650 c.p., che di seguito si riporta.
Art. 650 (Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità)
Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 206.
In calce alla presente notizia, si rendono disponibili le FAQ pubblicate sul sito della Regione Piemonte.
Indicazioni sulla gestione delle istanze di Cassa Integrazione Guadagni (CIGO)
A seguito dell’entrata in vigore della presente ordinanza, si richiama il contenuto del messaggio INPS n. 2736 del 26 luglio 2024, riportando, in particolare, i passaggi di maggior interesse per i datori di lavoro.
“Nel caso in cui la sospensione o la riduzione delle attività lavorative sia disposta con ordinanza della pubblica Autorità, i predetti datori di lavoro possono richiedere l’integrazione salariale invocando la causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori”, prevista dall’articolo 8, comma 2, del decreto ministeriale 15 aprile 2016, n. 95442.
In tale caso, i datori di lavoro dovranno soltanto indicare nella relazione tecnica presente in domanda o allegata alla stessa gli estremi dell’ordinanza che ha disposto la sospensione o la riduzione delle attività lavorative, senza doverla allegare.
Le prestazioni di integrazione salariale potranno essere riconosciute per i periodi e le fasce orarie di sospensione/riduzione delle attività lavorative indicate nelle ordinanze, tenendo conto anche dell’effettivo verificarsi delle condizioni o delle limitazioni previste nelle ordinanze medesime.
In caso di caldo eccessivo che non consenta il regolare svolgimento delle attività lavorative, resta ferma anche la possibilità di richiedere le integrazioni salariali con causale “evento meteo” per “temperature elevate”.
Si chiarisce che non è possibile presentare due distinte domande riferite agli stessi lavoratori e a periodi di sospensione o riduzione interamente o parzialmente sovrapponibili, l’una con causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori” e l’altra con causale “evento meteo” per “temperature elevate”.
Tuttavia, nel caso in cui sia presentata un’istanza con causale “evento meteo” per “elevate temperature” riferita a periodi interessati anche da ordinanze di sospensione o riduzione delle attività lavorative per caldo eccessivo adottate da pubbliche Autorità, nel corso dell’istruttoria si terrà conto di tale circostanza. Conseguentemente, potranno essere riconosciute come integrabili sia le giornate/ore in cui è stato accertato l’effettivo verificarsi dell’evento meteo avverso sia, indipendentemente dal predetto accertamento, le giornate/ore per le quali le predette ordinanze hanno vietato il lavoro.
A tale fine, i datori di lavoro, nella relazione tecnica, dovranno non solo attestare di avere sospeso o ridotto l’attività lavorativa a causa delle temperature elevate, ma anche riportare gli estremi dell’ordinanza adottata dalla pubblica Autorità, senza doverla allegare.
Come già chiarito in precedenti messaggi, in caso di domanda con causale “evento meteo” per “temperature elevate”, la prestazione di integrazione salariale può essere riconosciuta laddove le temperature medesime risultino superiori a 35° centigradi.
Si evidenzia, tuttavia, che anche il verificarsi di temperature pari o inferiori a 35° centigradi può determinare l’accoglimento della domanda di accesso alle prestazioni di integrazione salariale qualora entri in considerazione la valutazione della temperatura c.d. “percepita”, che è più elevata di quella reale.
Tale situazione, ad esempio, si determina se le attività lavorative sono svolte in luoghi non proteggibili dal sole o se comportino l’utilizzo di materiali o di macchinari che producono a loro volta calore, contribuendo ad accentuare la situazione di disagio dei lavoratori. Anche l’impiego di strumenti di protezione, quali tute, caschi, etc., può comportare che la temperatura percepita dal lavoratore risulti più elevata di quella registrata dal bollettino meteo. Pertanto, la valutazione dell’integrabilità della causale richiesta non deve fare riferimento solo
al grado di temperatura, ma anche alla tipologia di attività svolta e alle condizioni nelle quali si trovano concretamente a operare i lavoratori.”
“Anche l’elevato tasso di umidità concorre significativamente a determinare una temperatura “percepita” superiore a quella reale. Pertanto, nel valutare le istanze è necessario tenere conto anche del grado di umidità registrato nelle giornate o nelle ore richieste, atteso che, in base alla combinazione dei due valori (temperatura e tasso di umidità), è possibile ritenere che la temperatura percepita sia maggiore di quella effettivamente rilevata. […]
Si precisa che le indicazioni fornite con il presente messaggio valgono anche con riferimento alle lavorazioni al chiuso, allorché le stesse non possano beneficiare di sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro”.
“Si ricorda infine che, per quanto riguarda i trattamenti di integrazione salariale […] sia la causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori” sia la causale “evento meteo” per “temperature elevate” integrano fattispecie annoverabili tra gli “eventi oggettivamente non evitabili” (EONE) e, pertanto, per le domande presentate con le predette causali:
non è richiesta l’anzianità di effettivo lavoro di 30 giorni che i lavoratori devono possedere presso l’unità produttiva per la quale viene richiesto il trattamento;
i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale […];
il termine di presentazione è l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui l’evento si è verificato”