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Versamento e Rimborso contributo Prevedi

VERSAMENTO CONTRIBUTO CONTRATTUALE PREVEDI

A decorrere dal 01/01/2015 è stato istituito, a carico delle Imprese, il contributo contrattuale al Fondo Prevedi o Cooperlavoro per tutti gli operai, gli impiegati e i quadri soggetti ai CCNL industria edile, aderenti o non aderenti ai Fondi sopra citati.
Le imprese dovranno versare un contributo contrattuale mensile per ogni lavoratore nella seguente modalità:

  • per gli OPERAI si calcola maggiorando l’importo mensile riparametrato del 18,50% e dividendo il risultato per 173. L’ammontare così ottenuto verrà moltiplicato per le sole ore di lavoro ordinario effettivamente prestate (come da tabella allegata)
  • per gli IMPIEGATI non è prevista riparametrazione oraria e l’importo del contributo contrattuale è su base mensile (come da tabella allegata) e versato per 14 mensilità. Per tali lavoratori le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni devono computate come mese intero.

Contributo contrattuale Prevedi

 

OBBLIGO DI RILASCIO DELL’INFORMATIVA AI LAVORATORI DIPENDENTI
Al fine di rispondere alle richieste della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (Covip), in ordine alla necessità di rendere una specifica e capillare informazione a tutti i lavoratori sul versamento, da parte delle imprese, del contributo contrattuale Prevedi, con accordo delle Parti Sociali nazionali è stato, inoltre, stabilito che i datori di lavoro che applicano il CCNL dell’edilizia dovranno rendere una specifica informazione a tutti i lavoratori sul versamento del contributo contrattuale Prevedi.
In particolare, per i datori di lavoro che applicano i CCNL di settore è fatto obbligo di:

  • indicare, nella busta paga mensile di ogni lavoratore, il contributo a carico del datore di lavoro versato al Fondo Prevedi, ivi compreso il contributo contrattuale obbligatorio, in modo che sia sempre presente il riferimento “Fondo Prevedi”;

  • inserire l’informativa inerente il contributo contrattuale nella prima busta paga successiva all’assunzione di ogni lavoratore e in sede di trasmissione, ad ogni lavoratore, della Certificazione Unica annuale rilasciata a fini fiscali. Le Parti hanno altresì concordato sull’inserimento, nei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, di una clausola che impegna le imprese a rendere ai lavoratori, nella lettera di assunzione, una puntuale informativa sul contributo verso Prevedi.

Informativa PREVEDI per DIPENDENTI

 

RIMBORSO DEL CONTRIBUTO PREVEDI 1%
Ai sensi del verbale di accordo 10 marzo 2006 le Parti Sociali hanno convenuto le seguenti modalità operative della mutualizzazione:

  • le Imprese sono tenute ad indicare nella denuncia mensile MUT gli importi del contributo 1% a carico del lavoratore, del TFR dovuto e del contributo 1% a carico dell’Impresa;

  • L’Impresa, entro la fine del mese successivo a quello di riferimento delle retribuzioni oggetto della denuncia, provvede a versare integralmente quanto indicato a saldo della denuncia stessa;

  • La Cassa Edile di Alessandria, entro i tre mesi successivi alla data di versamento dei contributi e degli accantonamenti, provvederà a rimborsare alle Imprese interessate il contributo 1% a loro carico per l’adesione del lavoratore alla previdenza integrativa edile – Prevedi;

  • L’importo dell’ 1 % versato dall’Impresa e successivamente rimborsato dalla Casse Edile, quale partita di giro contabile, non è da sottoporre al contributo INPS di solidarietà del 10% in quanto le somme che finanziano il Fondo di mutualizzazione scontano, ai sensi della legge n.166 del 01/06/1991, un preventivo contributo previdenziale del 15%.

Regolarità

Cassa Edile

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