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DURC ON LINE

A seguito della pubblicazione del D.M. 30 gennaio 2015 in attuazione dell’art. 4 del D.L. n.34/2014, a partire dal mese di luglio 2015 è operativa la nuova procedura semplificata DURC ON LINE, che stabilisce la dematerializzazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva e la sua gestione telematica.
La verifica coinvolge le Casse Edili quando le imprese sono classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato per le attività dell’edilizia. Tale classificazione riguarda esclusivamente il C.S.C.(Codice Statistico Contributivo) assegnato dall’INPS ai datori di lavoro operanti nel settore edile.
È necessario precisare che tutte le imprese edili devono risultare iscritte ad almeno una Cassa Edile. Nel caso di impresa senza dipendenti sarà richiesto, all’atto dell’iscrizione, di dichiarare l’assenza di personale operaio e/o impiegatizio.
La verifica online può essere effettuata da imprese, Pubbliche Amministrazioni, SOA e intermediari (i consulenti del lavoro sono già abilitati all’effettuazione della verifica) e la regolarità è accertata con un’unica interrogazione nelle banche dati di INPS, INAIL e CASSE EDILI attraverso i portali INPS, www.inps.it o INAIL, www.inail.it, inserendo il codice fiscale del soggetto da controllare.
La nuova procedura Durc On Line permette di ottenere il documento di regolarità contributiva in tempo reale consentendone la visualizzazione in formato pdf non modificabile, il quale avrà validità di 120 giorni per tutte le finalità di legge.
Le Casse Edili sono coinvolte nell’istruttoria delle interrogazioni Durc On Line tramite i portali di Inps e Inail che interrogano la Banca dati Nazionale delle Imprese Irregolari – BNI, gestita dalla CNCE, che risponderà in due modi:
impresa regolare: quando risulta iscritta nell’anagrafica BNI e non sono state segnalate irregolarità da parte delle Casse Edili;
pratica in istruttoria: quando l’impresa non risulta iscritta nell’anagrafica BNI o sono state segnalate irregolarità da parte di una o più Casse Edili.
In quest’ultimo caso la BNI avvierà la fase istuttoria mettendo a disposizione il codice fiscale dell’impresa soggetta a verifica a tutte le Casse Edili che hanno segnalato l’irregolarità, oppure alla Cassa Edile competente per territorio ove l’impresa ha la sede legale, nel caso di non iscrizione ad alcuna Cassa.
Pertanto nei casi in cui il sistema rilevi incongruenze l’impresa verrà invitata a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni dalla notifica dell’invito stesso, trascorsi i quali in caso di mancata regolarizzazione, e comunque entro il 28° giorno dalla data di richiesta della verifica da parte dell’utente, sarà comunicata la chiusura della fase istruttoria segnalando la conferma di irregolarità con indicazione dell’importo del debito contributivo. Tale segnalazione comporterà la risultanza negativa della verifica che verrà comunicata ai soli soggetti che hanno effettuato l’interrogazione.

PRINCIPALI RIFERIMENTI

CNCE com. 570 – procedure durc on-line

INPS – circ_126 del 26.06.15

INAIL – circ n.61 del 26.06.15

Regolamento contratti pubblici_cnce

LA NORMATIVA RELATIVA AL DURC PRIMA DEL 30 GIUGNO 2015

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