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Obblighi aggiornamento macchine operatrici

Facciamo il punto della situazione sull’aggiornamento delle macchine operatrici sulla base di quanto previsto dal Decreto Legislativo 81/2008 e dall’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012.

Innanzi tutto si riportano le attrezzature per cui l’utilizzatore, compreso il datore di lavoro, deve essere in possesso di una specifica abilitazione:

  1. Piattaforme di lavoro mobili elevabili (cestelli) con e senza stabilizzatori
  2. Gru a torre con rotazione in alto e/o rotazione in basso
  3. Gru mobile (autogru)
  4. Gru per autocarro (gru montata su un veicolo, eventualmente su un rimorchio, su una trattrice o su una base fissa)
  5. Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo:
    1. Carrelli semoventi a braccio telescopico
    2. Carrelli industriali semoventi (muletti)
    3. Carrelli/Sollevatori/Elevatori semoventi telescopici rotativi
  6. Trattori agricoli o forestali a ruote o cingoli
  7. Macchine movimento terra:
  8. Escavatori idraulici a ruote, a cingoli o ad appoggi articolati con massa operativa maggiore di 6000 kg
  9. Escavatori a fune
  10. Pale caricatrici frontali a ruote o a cingoli con massa operativa maggiore di 4500 kg
  11. Terne: macchina semovente a ruote o a cingoli
  12. Autoribaltabile a cingoli con massa operativa maggiore di 4500 kg
  13. Pompa per calcestruzzo

Per tali corsi di formazione, ognuno con durata e contenuti specifici, che si riportano nella tabella allegata, è necessario ogni 5 anni un corso di aggiornamento per consentire all’addetto di mantenere i requisiti richiesti dalla normativa vigente.

Tabella_allegata

In sede di primo aggiornamento la data entro cui gli operatori devono effettuare l’aggiornamento è:

IPOTESI 1 – CORSI DI FORMAZIONE EFFETTUATI PRIMA DEL 12 MARZO 2013 – CORSO DI AGGIORNAMENTO NON EFFETTUATO ENTRO IL 12 MARZO 2015

Corsi, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell’apprendimento, di durata complessiva inferiore a quella prevista dall’allegato

Corsi non validi – Necessario effettuare corso di FORMAZIONE

IPOTESI 2 – CORSI DI FORMAZIONE EFFETTUATI PRIMA DEL 12 MARZO 2013 – CORSO DI AGGIORNAMENTO EFFETTUATO ENTRO IL 12 MARZO 2015

Corsi, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell’apprendimento, di durata complessiva inferiore a quella prevista dall’allegato con corso di primo aggiornamento effettuato entro 12 marzo 2015

Aggiornamento entro 5 anni a decorrere dalla data del corso di primo aggiornamento

IPOTESI 3 – CORSI DI FORMAZIONE EFFETTUATI PRIMA DEL 12 MARZO 2013

Corsi di formazione della durata complessiva non inferiore a quella prevista dall’allegato, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell’apprendimento

Aggiornamento entro il 12 MARZO 2018

IPOTESI 4 – CORSI DI FORMAZIONE EFFETTUATI DOPO IL 12 MARZO 2013

Corsi di formazione effettuati ai sensi dell’Accordo Stato Regioni 22 febbraio 2012

Obbligo aggiornamento entro 5 anni dalla data di conclusione della prima formazione

Al fine del riconoscimento del corso effettuato prima del 12 marzo 2013, questo deve essere documentato, sia dall’attestato di abilitazione, che dal registro del corso recante:

  • elenco dei partecipanti (con firme)
  • nominativi e firme dei docenti
  • contenuti
  • ora di inizio e fine
  • esiti della valutazione teorica e dell’esercitazione pratica

Per i lavoratori del settore agricolo che alla data del 12 marzo 2013 erano in possesso di esperienza documentata almeno pari à 2 anni sono soggetti al corso di aggiornamento da effettuarsi entro il 12 marzo 2018